Sistri, partenza posticipata
per chi produce rifiuti pericolosi
R
più tardi, nei sei mesi successivi, si
debba procedere alla semplificazione del sistema, anche alla luce delle
proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle
risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza. Le semplificazioni, finalizzate, tra l’altro, ad
assicurare la riduzione dei costi di
esercizio del sistema per gli utenti,
devono essere adottate previa verifica tecnica e della congruità dei
relativi costi da parte dell’Agenzia
per l’Italia Digitale. Il decreto, inoltre, prevede che per le violazioni
di cui all’articolo 260-bis del D.Lgs.
n. 152 del 2006 commesse fino al
31 marzo 2014 dai soggetti per i
quali il SISTRI è obbligatorio dal 1°
ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, le sanzioni sono irrogate
nel caso di più di tre violazioni nel
medesimo rispettivo arco temporale. Tale regime è previsto limitatamente alle condotte di informazioni
incomplete o inesatte ed a quelle
previste a carico dei trasportatori di
rifiuti per la violazione dei relativi
obblighi. Nelle more dell’entrata in
operatività del sistema, le imprese
sono tenute alla tenuta dei registri
di carico e scarico e dei formulari,
sulla base delle disposizioni previgenti alle modifiche apportate con
il decreto legislativo n.205/10. Tra
le novità del decreto, infine, va
segnalata la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo del
SISTRI e la sostituzione di tale organismo con un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione, costituito presso l’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’ambiente, che assolve alle funzioni di monitoraggio
del sistema.
settembre 2013
inviata la partenza del Sistri
per i produttori di rifiuti pericolosi. E’ quanto stabilito
dall’articolo 11 del decreto legge
31 agosto 2013, n. 101, che reca
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
La norma, modificando l’articolo 188 ter del codice ambientale
(decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152), oltre a fissare al 1° ottobre
2013 l’operatività del sistema per
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti pericolosi,
ridefinisce sostanzialmente l’elenco
dei soggetti obbligati ad aderire al
sistema di tracciabilità. Sono previsti, tra gli obbligati ad aderire al
sistema, i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e gli enti o le imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
I soggetti non contemplati in questo elenco possono aderire su base
volontaria. Fatte salve eventuali
ulteriori proroghe e fatta salva la
possibilità di utilizzare il sistema su
base volontaria, l’avvio dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014 per
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. La
norma approvata dispone che con
decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
da adottare in sede di prima applicazione, entro il 3 marzo 2014 o, al
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LEGGI E FISCO
comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A.R. (esiste
un apposito modello che varia da
provincia a provincia). La verifica
periodica può essere annuale o biennale a seconda dell’attrezzatura.
Per maggiori informazioni, per ottenere la modulistica occorrente,
per recuperare l’elenco regionale dei soggetti abilitati alla prima
verifica e alle successive verifiche
periodiche, le aziende associate possono rivolgersi agli uffici di
zona della Federazione Provinciale Coldiretti di Milano Lodi e
Monza Brianza. Gli Uffici Zona
potranno assistere l’azienda nella
compilazione delle comunicazioni
di Messa in Servizio e Prima Verifica dei mezzi di sollevamento.
È necessario però che l’azienda si
presenti presso l’ufficio con la seguente documentazione: fattura
e/o bolla di consegna; libretto di
circolazione; manuale di istruzione e/o scheda tecnica del mezzo;
dati del costruttore; dichiarazione
di conformità CE; N° di matricola Inail (se è già stato richiesto);
Si precisa che i soggetti abilitati
possono essere autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche per i
seguenti gruppi di attrezzature:
SC sollevatori di cose (muletti,
telescopici, ecc…); SP sollevatori
di persone (carri raccogli frutta,
piattaforme aeree) e che le tariffe
richieste dall’Ente verificatore variano a seconda della tipologia di
attrezzatura in carico all’azienda.
A titolo di esempio, per i sollevatori a braccio telescopico la tariffa
è di circa 250 euro. Va detto inoltre che, per le apparecchiature
in servizio da più anni, i soggetti
verificatori possono richiedere una
documentazione comprovante l’avvenuta manutenzione ordinaria del
mezzo o dell’attrezzatura. È perciò
consigliabile mantenere tracciati
tutti gli interventi e i controlli previsti nel libretto di manutenzione del
mezzo ed effettuati presso officine
autorizzate. Infine, il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 prevede delle sanzioni per i datori di
lavoro che non effettuano la messa
in servizio o omettono la prima verifica e le successive verifiche periodiche. Le sanzioni amministrative previste variano da un minimo
di 500 ad un massimo di 1.800
euro, in funzione dell’omissione.
Luigi Simonazzi
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