CONTRATTO PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW.
ART. 1
Tra l'Impresa ________________________ con
sede in ________ Via ______________ n.____
che verrà nel seguito denominata Impresa, nel
presente
atto
rappresentata
dal
Sig.
________________________
e
il Sig. ___________________________
domiciliato
in
_______
Via
___________________
n.
_____
Tel.
___________ che verrà nel seguito denominato
Cliente.
si stipula il seguente contratto di durata biennale
per il controllo, la manutenzione e le verifiche
previste dal DPR 412/93, come modificato dal
DPR 551/99, dell'impianto termico individuale
funzionante
a
gas,
sito
in
____________________ Via _____________
____________________ n. _____ piano ______
interno _______ servito da un generatore di
calore
di
marca
_____________________________________
matricola ____________ Pot. kW. ________
Il presente contratto, sulla base della Direttiva
CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, può essere
risolto entro sette giorni dalla stipula con
raccomandata AR da inviarsi all'Impresa.
Il presente modello di contratto è stato
concordato dall’Ente competente per i controlli
con le associazioni di categoria e le associazioni
dei consumatori. A questo contratto è allegata una
tabella di prezzi minimi e massimi praticabili dalle
imprese convenzionate con l’Ente per la fornitura
delle principali prestazioni.
ART. 2
Per impianto termico individuale si intende un
impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del
calore, nonché gli organi di regolazione e
controllo.
Sono quindi compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
Contratto Biennale controllo e manutenzione
individuali, scaldacqua unifamiliari, piani di
cottura.
Sono comprese nelle operazioni di controllo e
manutenzione del presente contratto quelle relative
all’impianto del gas per il quale “si intende
l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal
(…) punto di consegna all’apparecchio
utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del
medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche
per la ventilazione del locale dove” è “installato
l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o
meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti
della combustione” (D.P.R. 447/91 art. 1 comma
5).
Restano invece esclusi gli apparecchi non
collegati alla rete interna del gas.
ART. 3
L'Impresa dichiara di possedere i requisiti
previsti dalla legge per l'espletamento delle
prestazioni indicate nel presente contratto, ed in
particolare quelli necessari ai sensi dell'art. 1;
comma 1, lettere c-e, della Legge 5 marzo 1990, n.
46, di essere iscritti alla Camera di Commercio,
nonché di avvalersi di personale professionalmente
qualificato.
L’Impresa dichiara inoltre di avere stipulato una
polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi con un massimale unico non inferiore ad euro
775.000,00.
L’impresa, ai fini del presente contratto, dovrà eseguire
i controlli e le manutenzioni previste dalle normative
vigenti e, tra l’altro, eseguire analisi di combustione e
compilare l’allegato “H” (DPR. 551/99).
Considerato la specificità delle operazioni da compiere,
l’impresa dovrà operare con l’ausilio di strumentazioni
opportune, in ogni caso dovrà eseguire i controlli
utilizzando, al minimo:
•
Analizzatore di combustione conforme ai
disposti delle norme vigenti e comunque in
grado di rilevare i parametri previsti dalla UNI
10389 e cioè:
• Temperatura dei prodotti di combustione;
• Temperatura dell’aria combruente;
• Concentrazione di ossigeno o, in
alternativa, di anidride carbonica nei
prodotti di combustione;
• Concentrazione di ossido di carbonio nei
prodotti di combustione;
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• Indice di fumosità (solo per i generatori
alimentati con combustibili liquidi).
L’analizzatore di combustione dovrà produrre un
attestato di prova stampato nel quale dovranno
essere riportati, al minimo, i risultati delle
misurazioni dei parametri sopra elencati (con
esclusione dell’indice di fumosità), i dati
identificativi dello strumento utilizzato, il
rendimento di combustione, la data di esecuzione
del controllo.
Inoltre:
• atteso che le operazioni di cui al presente
contratto sono specificatamente riferite agli
impianti con potenza inferiori a 35kW;
• considerato che la maggior parte degli incidenti
relativi agli impianti a gas domestici sono
causati da problematiche connesse alla
inefficienza dei sistemi fumari;
• preso atto che gli analizzatori di combustione
in commercio hanno rilevatori di tiraggio di
precisione non conforme ad UNI 10845;
• verificato che l’impresa, nella compilazione
dell’allegato “H”, deve assicurarsi della
corretta evacuazione dei prodotti di
combustione;
• concordato che il presente contratto vuole
tendere alla fornitura di un servizio atto a
garantire i massimi livelli di sicurezza
all’utenza e quindi anche a scongiurare gli
incidenti dovuti al riflusso dei gas combusti in
ambiente;
l’impresa dovrà dotarsi possibilmente di:
• deprimometro avente caratteristiche conformi a
UNI 10845 per valori di tiraggio attesi inferiori
a 10 pascal (ovvero risoluzione 0,1 pascal;
precisione +0,5 pascal)
Entrambi gli strumenti dovranno essere certificati
da organismi di certificazione riconosciuti
nell’ambito della Comunità Europea, dovranno
essere utilizzati in conformità alle disposizioni del
costruttore dell’apparecchio e non potranno essere
utilizzati al di fuori dei limiti temporali di validità
delle certificazioni di taratura.
Gli strumenti devono essere gestiti, tarati e
verificati periodicamente, in conformità delle
istruzioni che devono essere fornite dal costruttore,
in modo da garantire la riferibilità della misura ai
campioni nazionali del Sistema Nazionale di
Taratura (SNT) (articolo 5.3, nota 3 norma UNI
10389)
Contratto Biennale controllo e manutenzione
ART. 4
L'Impresa eseguirà le operazioni di controllo e
manutenzione, indicate ai successivi artt. 5 e 6,
dell'impianto termico secondo le norme di buona
tecnica e comunque a regola d'arte.
L'impresa dichiara che il servizio di controllo e
manutenzione espletato risponde alle prescrizioni
di cui all'art. 1, lettera h ed art.11, comma 4, del
DPR 412/93, ed è svolto:
conformemente alle istruzioni tecniche
elaborate per la regolazione, l'uso e la
manutenzione
definite
dal
costruttore
dell'impianto;
in mancanza di tali istruzioni, secondo le
istruzioni tecniche indicate dal fabbricante;
in mancanza anche di queste, secondo le
prescrizioni e con la periodicità previste dalle
vigenti norme UNI e CEI in vigore, con particolare
riferimento alla norma UNI-CIG 10436 (Controllo
e manutenzione delle caldaie a gas di portata
termica nominale non maggiore di 35 kW)
in mancanza anche di tali indicazioni,
seguendo i controlli previsti dall'"Allegato H" di
cui all’art. 8 del DPR 551/99.
ART. 5
Il servizio si articola in una visita per ciascun
anno di durata del contratto, per l’esecuzione di
una o più delle seguenti prestazioni:
a) controllo generale delle condizioni di
conservazione e di funzionamento dell’impianto,
sono pertanto a cura dell’Impresa tutte le
operazioni necessarie a permettere la corretta e
completa compilazione del “rapporto di controllo
tecnico” (di seguito denominato Allegato H),
previsto nell'Allegato H di cui all’art. 8 del DPR
551/99 e nell'Atto di coordinamento dei compiti
attribuiti agli enti Locali in materia di
contenimento dei consumi di energia negli edifici
ai sensi del Comma 5 art. 30 del Dlgs 112/98 di
cui alla Delibera G.R. num. 387 del 18.3.2002, e
finalizzata anche a stabilire la eventuale necessità
di ulteriori interventi di manutenzione.
Esecuzione, in conformità alle
prescrizioni dell’art. 8 del DPR 551/99, delle
operazioni
di
manutenzione
ordinaria
dell’impianto, comprendenti tra l’altro la:
- pulizia dello scambiatore lato fumi;
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore
pilota (se esiste);
b) con cadenza biennale, l'Impresa, in occasione
della prevista visita annuale, effettuerà la
rilevazione del rendimento di combustione in
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conformità alla Norma UNI 10389, compilando
il quadro 7 dell'Allegato H. In particolare
saranno effettuati i seguenti controlli previsti dal
DPR 412/93, ART. 11, comma 12:
- temperatura fumi;
- temperatura ambiente;
- O2 (%);
- CO2 (%);
- CO (ppm);
- perdita per calore sensibile (%);
- rendimento di combustione misurato alla
potenza termica nominale massima effettiva
(%);
- stato delle coibentazioni;
- stato della canna fumaria (esame visivo);
- funzionalità dei dispositivi di regolazione e
controllo;
- verifica del sistema di ventilazione dei locali
secondo UNI 7129.
I dati rilevati saranno anche riportati
nell’apposito spazio del “libretto di impianto”.
Nel caso che i controlli di cui sopra debbano
essere eseguiti su un generatore di calore sul cui
canale da fumo non sia ancora stato predisposto il
punto di prelievo per la misura del rendimento di
combustione,
l'Impresa
provvederà
all'adeguamento necessario (foro di ispezione più
tappo) senza ulteriore addebito, fatti salvi i casi in
cui è necessaria la sostituzione del pezzo, oppure
operazioni con necessità di assistenza muraria, casi
in cui si applicheranno i prezzi di cui all'art.14 del
presente contratto.
ART. 6
Al termine delle operazioni di controllo e
manutenzione l'impresa provvederà alla corretta e
completa compilazione del libretto di impianto e si
impegnerà inoltre a redigere l’allegato H attestante
il rispetto delle norme del DPR 412/93, le
avvenute operazioni di controllo e manutenzione
dell'impianto termico.
Tale ultimo documento sarà redatto in tre copie,
firmate dal tecnico dell'Impresa per assunzione di
responsabilità e dal Cliente per presa visione. Una
copia sarà rilasciata al Cliente per essere
conservata congiuntamente al libretto di impianto.
Nel rapporto dovranno essere evidenziate le
situazioni riscontrate, gli interventi effettuati per
ripristinare i livelli di prestazione e/o di sicurezza
previsti dalle norme e le eventuali osservazioni,
raccomandazioni, prescrizioni.
Contratto Biennale controllo e manutenzione
Nella ricevuta fiscale o fattura dovranno essere
descritti gli interventi svolti così come
puntualmente elencati nel libretto di impianto.
Si fanno salve le esclusive responsabilità del
Cliente nella compilazione del "libretto di
impianto" relativamente alle parti di competenza di
quest'ultimo.
ART. 7
Il Cliente potrà richiedere ed ottenere
dall'Impresa eventuali interventi di assistenza in
corso di contratto.
L'Impresa interverrà nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre 36 ore con
esclusione dei giorni festivi e del Sabato dalle ore
13,00 alle 24,00; in tale caso sarà addebitato al
Cliente il diritto di chiamata, la manodopera e gli
eventuali pezzi di ricambio necessari valutate
secondo i prezzi di cui all'art.14 del presente
contratto.
I costi di cui sopra non saranno addebitati,
qualora sia dimostrato che l’intervento richiesto si
é reso necessario a causa di precedenti non corrette
operazioni di manutenzione.
ART. 8
In applicazione del p.to 3.5 dell'Atto di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti
Locali in materia di contenimento dei consumi di
energia negli edifici ai sensi del Comma 5 art. 30
del Dlgs 112/98 di cui alla Delibera G.R. num. 387
del 18.3.2002, sarà cura dell'Impresa consegnare
all'Ente Locale la dichiarazione compilata secondo
il modello dell'Allegato H. L'Impresa provvederà
alla applicazione sul libretto di impianto
dell'apposito contrassegno attestante il pagamento
degli oneri dei controlli a favore dell'Ente Locale
competente ed a carico del Cliente; provvederà
altresì all’applicazione del codice identificativo del
contrassegno, in apposito spazio predisposto nella
parte superiore destra dell’Allegato H.
Il costo del contrassegno, anticipato dall'Impresa
all'Ente, sarà versato dal Cliente direttamente a
questa.
ART. 9
Dal presente contratto sono esclusi gli interventi,
le forniture e le prestazioni non espressamente
richiamate agli artt. 5, 6, 13 e 14.
In particolare sono escluse:
- la fornitura di combustibile, acqua ed energia
elettrica.
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ART. 10
La visita annuale verrà annunciata dall'Impresa
al Cliente con anticipo di almeno cinque giorni
feriali, salvo diversi accordi tra le parti.
Il Cliente avrà la facoltà di richiederne lo
spostamento con almeno due giorni feriali di
anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel
caso la visita non abbia luogo per assenza del
Cliente, verrà lasciato un avviso da parte del
tecnico incaricato e si procederà a fissare un nuovo
appuntamento; in tale eventualità l'Impresa, fatti
salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore,
addebiterà al Cliente il diritto fisso di chiamata di
cui all'art. 14 del presente contratto.
Qualora la visita non abbia luogo per causa
dell’Impresa, fatti salvi i casi di forza maggiore,
questa stornerà dall’importo complessivo del
contratto una somma pari al diritto di chiamata di
cui all’art.14.
ART. 11
Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore
è in qualsiasi modo collegato devono essere
mantenuti ed eserciti nel rispetto delle normative
vigenti.
Il Cliente si impegna a provvedere al loro
adeguamento in caso di necessità e/o quando
richiesto da normative di nuova emanazione.
Sarebbe opportuno, infine, che il Cliente
informasse l'Impresa di qualsiasi intervento
effettuato sull'impianto termico e/o sugli
apparecchi a gas, nonché di ogni variazione egli
abbia intenzione di apportare o far apportare agli
impianti a cui il generatore è collegato.
ART. 12
Il presente contratto decorre dalla data della
firma e ha validità 24 mesi.
Nel corso di tale periodo saranno eseguiti
almeno due interventi di manutenzione ed una
misurazione del rendimento di combustione.
Ove l'Impresa non rispetti le procedure o
condizioni fissate dal presente contratto, effettui
errate operazioni di manutenzione, in presenza di
difetti palesi od occulti (materiali compresi), il
Cliente può denunciare per iscritto all'Impresa tali
vizi entro 60 gg. (art. 1667 c.c.) dalla scoperta e
comunque entro un anno dall'esecuzione
dell'intervento di manutenzione.
Contratto Biennale controllo e manutenzione
Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni
a tutela del consumatore previste dalla legge.
L'Impresa é tenuta ad intervenire a suo carico
per ottemperare a quanto previsto nel contratto
sottoscritto ed entro 36 ore dall'inoltro della
denuncia, ove non si configurino più ristretti
termini per motivi di sicurezza e/o tutela della
pubblica incolumità.
Nel caso in cui nella lettera inviata all'Impresa
sia stata comunicata la decisione di recedere dagli
impegni contrattuali presi, a seguito di
documentata e persistente inadempienza al rispetto
degli accordi contrattuali, il contratto si deve
intendere automaticamente risolto.
Analoga procedura sarà adottata nel caso in cui
l’impianto
regolarmente
sottoposto
a
manutenzione dall’impresa, sia rilevato non
conforme alle specifiche di legge in occasione di
verifica da parte degli Enti competenti.
In tali casi e salvo diversa volontà delle parti,
l'Impresa é tenuta al risarcimento degli eventuali
danni cagionati, ivi comprese le eventuali sanzioni
amministrative.
Parallelamente, ove il Cliente non abbia
provveduto alla effettuazione di tutti gli interventi
necessari al ripristino dei livelli di prestazione e/o
di sicurezza previsti dalle norme vigenti che
l'impresa abbia precedentemente evidenziato
nell'ambito della compilazione dell'Allegato H,
l'Impresa, facendo seguito ad apposita diffida
trasmessa al Cliente e comunque non prima di 30
gg. dalla trasmissione della medesima, può
recedere unilateralmente dal contratto di
manutenzione dandone comunicazione all’Ente
competente per i controlli.
In tali casi l'Impresa mantiene il diritto al
pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese
connesse comunque documentabili.
In caso di insorgenza di controversie tra il
Cliente e la Impresa in ordine alla corretta
applicazione delle statuizioni del presente
contratto, le parti hanno il diritto di accedere
secondo le modalità di cui al successivo Art.15 alla
Commissione Paritetica di Conciliazione istituita
per iniziativa delle parti firmatarie.
ART. 13
Il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui
all’art. 5 del presente contratto è così determinato:
una
- operazioni di controllo, di cui al precedente art. 5
punto a) compresa la compilazione dei documenti
e le spese generali
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€………… (diconsi Euro …………………..….);
- controllo (biennale) del rendimento di
combustione ed operazioni di controllo e
manutenzione di cui al precedente art. 5 punti a) e
b) compresa la compilazione dei documenti e le
spese generali
€. …............ (diconsi Euro...………………..........);
Tutti gli importi suddetti si intendono
comprensivi di I.V.A..
Il Cliente versa all’Impresa l’importo delle
operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta
fiscale o fattura, contestualmente alla visita
annuale, provvedendo in tale occasione anche alla
liquidazione dei costi derivanti dalla effettuazione
di eventuali operazioni di manutenzione non
previste nel presente contratto.
Diverse modalità di pagamento possono essere
preventivamente ed esplicitamente concordate tra
le parti.
In quest’ultimo caso si applicano le tariffe
previste dall’articolo seguente con l’esclusione del
diritto di chiamata.
ART. 14
Per ogni chiamata di assistenza da parte del
Cliente al di fuori della visita annuale
programmata, è dovuto un diritto fisso di chiamata
pari a
€. …............ (diconsi Euro...…………………..),
oltre al costo della manodopera valutata sulla base
della tariffa oraria di
€. …............ (diconsi Euro...…………….....….).
Gli importi sopra indicati resteranno invariati
per tutta la durata contrattuale; essi potranno subire
variazioni all’atto del rinnovo per effetto
dell’andamento dei costi sulla base dell'indice
ISTAT.
La eventuale variazione dovrà essere
comunicata al Cliente preventivamente ed
accettata da questi alla proposta di rinnovo del
contratto biennale.
Il costo dei pezzi di ricambio è desunto dai
listini in vigore al momento dell'intervento.
Tutti gli importi suddetti si intendono
comprensivi di I.V.A..
ART. 15
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
1. Istituzione ed Accesso
E’ istituita per iniziativa delle parti firmatarie la
Commissione paritetica di Conciliazione con
l’obbiettivo di risolvere in via stragiudiziale transattiva
le eventuali controversie insorgenti tra consumatori ed
Contratto Biennale controllo e manutenzione
imprese artigiane in ordine alla corretta applicazione
delle statuizioni del presente Protocollo.
Il procedimento è interamente autogestito dalle
associazioni firmatarie in collaborazione con i Comuni
e le Provincie aderenti, con riserva di devoluzione della
cognizione della Commissione in oggetto alle eventuali
Commissioni di Conciliazione che dovessero essere
istituite ex lege dalla Camera di Commercio Industria
ed Agricoltura competenti per territorio.
L’accesso alla procedura di conciliazione è riservato ai
soli soci delle associazioni firmatarie il presente
Protocollo d’Intesa.
2. Composizione della Commissione e Luogo delle
sedute
La Commissione è composta da due conciliatori
designati dalle associazioni firmatarie e, ove sia
richiesto il suo intervento, si riunisce presso i locali
messi a disposizione dai Comuni e dalle Provincie
aderenti.
3. Procedimento e Decisione
La Commissione si attiva su domanda di parte
comunicata alla controparte nei trenta giorni successivi.
La trattazione del caso avviene in un’unica seduta, che
termina con apposita decisione debitamente
verbalizzata da un assistente dei conciliatori nominato
dai Comuni e dalle Provincie aderenti e comunicata da
questi ultimi alle associazioni firmatarie.
Nell’ambito della stessa seduta possono essere trattati
più casi.
Nel decidere sulla controversia i conciliatori si
atterranno scrupolosamente alle prescrizioni normative
ed ai principi del presente protocollo, fatto salvo il
ricorso a criteri di equità.
La decisione della Commissione è immediatamente
vincolante per le parti.
E’ comunque fatta salva la possibilità di azione avanti
alla competente Magistratura.
4. Spese
Ciascuna parte si farà carico di liquidare il compenso
e/o rimborsare le spese affrontate dal proprio
conciliatore.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.
1, del Regolamento, le parti si riservano di quantificare
le spese della Commissione con apposita decisione.
Luogo, ________________, data _________
Firma del Cliente
............................................................................
Timbro e firma
dell'Impresa
............................................................................
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Nella Tabella sotto riportata sono indicate le tariffe minime e massime praticabili dalle ditte che hanno
aderito al protocollo d’intesa stipulato tra la Provincia di Parma le Associazioni di Categoria e dei
Consumatori. L’elenco di tali ditte con le informazioni sui prezzi praticati è pubblicato sulla rivista
trimestrale “La Nuova Provincia”, sul sito internet della Provincia di Parma ed è reperibile presso i
Comuni della provincia.
TARIFFE MINIME E MASSIME INDICATIVE
alla data del 22/01/2004
applicate dalle ditte convenzionate con la Provincia di Parma
CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE
(2 manutenzioni e 1 verifica di combustione)
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE
(Non programmato incluso il diritto fisso di chiamata)
VERIFICA DI COMBUSTIONE
(Contestualmente all’intervento di manutenzione annuale)
VERIFICA DI COMBUSTIONE
(Non contestuale all’intervento di manutenzione annuale incluso il diritto fisso
di chiamata)
MANODOPERA ORARIA
(Prestazioni non comprese nel contratto di manutenzione)
DIRITTO FISSO DI CHIAMATA
(al di fuori del contratto biennale)
RICAMBI
130,00-180,00 €
IVA COMPRESA
50,00-80,00€
IVA COMPRESA
30,00-50,00 €
IVA COMPRESA
50,00-70,00 €
IVA COMPRESA
20,00-30,00 €
IVA COMPRESA
20,00-30,00 €
IVA COMPRESA
Prezzo di Listino
+ IVA
Sono fatti salvi accordi di maggior favore per gli utenti.
Contratto Biennale controllo e manutenzione
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contratto per il controllo e la manutenzione programmata