STUDIO DOTT. BONVICINI
Circolare n. 18 del 17 Dicembre 2012
LIBRETTI AUTOVEICOLI
UTILIZZATORI ABITUALI
Rif : D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 – G.U. 22 novembre 2012, n. 273
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 settembre 2012 n. 198,
recante modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada. Viene in pratica introdotto un nuovo articolo il quale prevede, fra l’altro,
che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono
all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella
disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta
giorni.
Il nuovo adempimento si applica ai “libretti” di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
quando la predetta disponibilità è:
- a titolo di comodato ovvero;
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di contratti o atti unilaterali.
Sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la
scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario.
Per attenuare l’onere burocratico in capo ai cittadini, nel caso di comodato, sono
esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del
nucleo familiare, purché conviventi.
Da segnalare poi che il riferimento agli autoveicoli porta a ritenere che la novità sia
applicabile a tutti i mezzi di trasporto elencati dall’art. 54 del DLgs. 285/1992.
Quindi non solo le autovetture, ma anche gli autocarri, gli autoveicoli per uso
speciale, eccetera.
E’ legittimo, anche se il decreto non lo dice, ritenere che per l’effettiva applicazione
delle sanzioni si debbano attendere ulteriori istruzioni operative, tanto con
riferimento agli aspetti soggettivi, quanto con riferimento agli aspetti procedurali.
Peraltro, trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni sulla carta di
circolazione, in caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa con il
pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267. Inoltre il veicolo fermato in
violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA.
La novità avrà impatto anche sul mondo dell’imprese, posto che, nella generalità
dei casi, le auto sono date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato,
mentre il soggetto intestatario del veicolo è l’impresa. Dovranno quindi essere
aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali.
Esistono poi i veicoli aziendali “esclusivi”, quelli cioè non dati in uso promiscuo ad
amministratori o dipendenti, rispetto ai quali sarebbe opportuno chiarire il concetto
di disponbilità, precisando, ad esempio, se si debba aggiornare il libretto della
furgonetta (autocarro) che usano a turno gli operai addetti alla manutenzione,
ovviamente solo nell’orario di lavoro.
Sono previsti, dalla stessa Legge, uno o più decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
per dettarne le disposizioni applicative.
I clienti che si trovano nella situazione sopra descritta (UTILIZZO PER PIU’
DI TRENTA GIORNI) sono invitati a rivolgersi alle agenzie di pratiche auto o
direttamente alla Motorizzazione Civile, anche se, in questo momento, si dubita
fortemente che siano in grado di fornire adeguate risposte.
Possiamo sempre sperare nel “buon senso” di chi ci ferma per la strada.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento.
Cordiali saluti
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