PROFILI CRITICI IN
MATERIA DI ARBITRATO
SOCIETARIO
Avv. Alessandro Bossi
(Presidente, Associazione Arbitrando)
Bergamo, 9 Dicembre 2015
Evento organizzato dalla Camera di
Commercio di Bergamo.
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Arbitrato societario
ARGOMENTI
• Delimitazione e fonti
• Le clausole compromissorie statutarie
• Il limite dei diritti indisponibili
• La tutela cautelare
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Arbitrato societario
DELIMITAZIONE E FONTI
• ARBITRATO SPECIALE, per società di medie e
dimensioni (escluso il ricorso a capitale di rischio)
piccole
• INTRODOTTO DAL D.TO L.VO n. 5/2003, agli
articoli 34, 35 e 36
• PROBLEMI DI COORDINAMENTO COL
SUCCESSIVO D.TO L.VO 40/2006
(ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE)
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Arbitrato societario
LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE (I)
• Conferiscono, a pena di nullità, il potere di nomina degli
arbitri a soggetto estraneo alla società (art. 34.2)
• Possono sopravvivere clausole che fanno riferimento
all’arbitrato di diritto comune (c.d. “doppio binario”)?
• No! Cassazione 24867/2010 e successive conformi
( Cass.n. 15892/ 2011; Cass. n. 21202/2011)
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Arbitrato societario
LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE (II)
E’ possibile “salvare” una clausola come
quella sottostante?
“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o
fra i soci e la società, saranno devolute ad un arbitro
amichevole compositore scelto di comune accordo tra le
parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale
di Bergamo ad istanza della parte più diligente; l’arbitro
giudicherà secondo equità senza formalità di procedura e
con giudizio inappellabile, disponendo delle spese di
giudizio”
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Arbitrato societario
IL LIMITE DEI DIRITTI INDISPONIBILI
• E’ comune a tutte le forme di arbitrato
• Muta con l’evolvere della cultura giuridica e tende a restringersi
• Giurisprudenza contrastante in tema di impugnazione di delibere
riguardanti l’approvazione del bilancio (contra: Cassazione, n. 17950
del 2015; Trib. Napoli, 11 Dicembre 2014; pro: Tribunale di Milano,
Sez. impresa, 23 Luglio 2013; Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2012)
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Arbitrato societario
LA TUTELA CAUTELARE
• Prevista dall’art. 35.5 D.to L.vo 5/2003 per le delibere
• Unica eccezione al principio posto dall’art. 818 c.p.c.
• La sentenza del Tribunale Napoli in data 8.4.2013 stabilisce
che, sino alla costituzione del tribunale arbitrale, è
competente per i provvedimenti cautelari il giudice togato
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Differenze con il procedimento arbitrale di diritto comune
ARBITRATO SOCIETARIO
Nomina arbitri
Eterodeterminazione
Pubblicità della domanda
La domanda è depositata presso il registro
delle imprese ed è accessibile ai soci
Intervento dei terzi
sempre ammesso se relativo a soggetti
legati al procedimento (soci/terzi)
Intervento coatto
sempre ammesso nei confronti dei soci
per cause connesse
Tutela cautelare
possibilità di disporre la sospensione della
delibera
Lodo
sempre impugnabile anche per violazione
di diritto (se ha conosciuto questioni non
compromettibili – deciso su validità delibere)
ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE
Nomina arbitri
Libertà delle parti
Riservatezza della domanda
Intervento dei terzi
solo con l’accordo delle parti e dell’arbitro
Intervento coatto
solo con accordo del terzo, delle parti e
dell’arbitro
Tutela cautelare
non concessa agli arbitri
Lodo
impugnabile solo ai sensi dell’art. 827 e
segg. c.p.c.
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Arbitrato societario
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Fax 02 58 30 72 22
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