I CONTENUTI DEL LIBRETTO DI IMPIANTO O REGISTRO PER GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Lo scopo del presente documento è quello di analizzare, con riferimento alla legislazione vigente,
quali informazioni devono essere contenute nel libretto di impianto o registro ) delle
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra o gas che riducono lo strato di ozono
(tipicamente HCFC), con particolare riferimento agli impianti di condizionamento.
Quanto sopra al fine di:
Fornire all’auditor ISO 14001 una indicazione delle informazioni che devono essere
riportate nel libretto/registro di impianto;
Verificare la possibilità di utilizzare, per qualunque tipologia di gas contenuto nell’impianto
di CDZ, un unico modello di “libretto di impianto o registro”.
GAS AD EFFETTO SERRA
Il “registro” di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 e relativi Regolamenti CE e Decreti attuativi.
Gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto.
Reg CE 842/2006 Art. 3 c.6
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano:
la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati,
le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di
manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa:
l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la
riparazione,
le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2,.. (≥ 3 Kg gas controllo una
volta l’anno, ≥ 30 Kg gas controllo una volta ogni sei mesi, ≥ 300 una volta ogni tre mesi. In
piu Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione
della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.)
Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.
Da quanto sopra sembra che bisogna tenere due registri (mantengono inoltre) con le relative
informazioni. Adottare un unico registro con tutte le informazioni non è comunque vietato.
REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007,
che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
Articolo 2 Registro dell’apparecchiatura
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui
all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «il
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registro dell’apparecchiatura».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di
condizionamento d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell’apparecchiatura.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di
condizionamento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del
fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale
certificato.
4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro
dell’apparecchiatura.
Bisogna aggiungere nel registro dell’apparecchiatura definito nel 842/2006 alcune informazioni
che effettivamente non erano citate (n. di telefono,....), mentre altre, come la carica del gas,
erano già incluse nell’842/2006, come anche la causa della perdita, seppur non esplicitata.
Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i
requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Art. 2 - Registro del sistema
1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui
all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».
2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata
nel registro del sistema.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non
è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura
che sia determinata da personale certificato.
In pratica, per i sistemi antincendio, a parte che il registro si chiama diversamente, vale lo stesso
commento di cui sopra.
Ultimo DPR 43/2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento recante
attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Art. 15 Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore,
contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura'
di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
Aspetto già noto.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad
effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1497/2007. Già noto.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. E questo lo sapevamo pure ! Il formato del registro
e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito
web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Questo è un aspetto nuovo....ci diranno anche il formato !
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4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
In definitiva i Reg CE ci indicano quali sono le informazioni che devono essere presenti nel registro
dell’apparecchiatura, il DPR ci dirà pure quale deve essere il formato !.
Riassumendo il 'Registro dell'Apparecchiatura' (o 'Registro del Sistema' per l’antincendio), per i
gas fluorurati ad effetto serra deve contenere le seguenti informazioni:
l'identificazione della società o del tecnico (l’operatore indica il suo nome, l’indirizzo
postale e il numero di telefono) che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati,
o Nota: quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di
refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore
assicura che sia determinata da personale certificato.
le quantità di gas eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di
manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2,.. (≥ 3 Kg gas controllo una
volta l’anno, ≥ 30 Kg gas controllo una volta ogni sei mesi, ≥ 300 una volta ogni tre mesi. In
piu Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione
della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.)
l’eventuale causa della perdita.
E inoltre:
1. Il 'Registro dell'Apparecchiatura' (o 'Registro del Sistema) deve essere messo a disposizione
dell'autorità competente: Ministero dell’ambiente tramite ISPRA;
2. Sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, ogni anno entro il 31 maggio
(a partire dal 2013), gli operatori devono presentare al Ministero dell'ambiente (per il
tramite ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di
emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente.
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GAS OZONOLESIVI
Il “Libretto di impianto” di cui al Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006 e
regolamento (CE) n. 1005/2009.
Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006 (Regolamento concernente modalità per il
controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al
regolamento (CE) n. 2037/2000),
Riporta in Allegato I il modello del libretto, dove sono facilmente individuabili tutte le informazioni
richieste.
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
Libretto d'impianto
Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
Nome: .............................................
Indirizzo: ........................................
Telefono: .........................................
Fax: ..............................................
E-mail: ...........................................
Attivita': ........................................
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
Tipo: .........................................
Localita': ....................................
Tipo di refrigerante: .........................
Carica di refrigerante (kg): ..................
Estremi del manutentore
Nome e qualifica1: ................................
Azienda: ..........................................
Partita I.V.A.: ...................................
Numero di iscrizione elenco professionale2: .......
Recupero delle sostanze controllate
Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
Quantita':...........................................
Data del recupero: ..................................
Tipologia del refrigerante sostitutivo: .............
Quantita' del refrigerante sostituito:...............
Data dell'ultimo controllo: .........................
Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: .............................
Verifica Periodica
Data verifica periodica: ............................
Tipo e sensibilità del cercafughe: .................
Risultato dei controlli assenza di fughe
una o piu' fughe riparate: quantita' di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:
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Riparazione Fuga: ......................................
Data della riparazione fuga: ...........................
Descrizione della riparazione: .........................
Data: ..................................................
Firma del Manutentore: .................................
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: .....
_______
1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio.
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Art. 11 - Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul
mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi.
7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 [N.d.R imprese che utilizzano
ad esempio R22 riciclato] contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un
registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del
tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.
Questa richiesta è prevista già nel 147/2006, quindi nulla in piu.
Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o
assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi
rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.
Questa è invece un’informazione non prevista nel libretto di cui al 147/2006.
Art. 23 - Fughe ed emissioni di sostanze controllate
3. Le imprese di cui al paragrafo 2 [N.d.R sono le imprese che fanno manutenzione] tengono un
registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità
recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle
apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. E questo è lo stesso di cui sopra ed è
presente nella 147/2006. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i
dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i
risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a
disposizione dell’autorità competente di uno Stato membro e della Commissione. Anche questo è
presente nel libretto del 147/2006.
Riassumendo il 'Libretto di impianto' (per la 147/06 o registro per il Reg 1005/2009), per i gas
ozono lesivi devono contenere le seguenti informazioni:
Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto (proprietario dell’impianto,
telefono,....);
Estremi del manutentore (chi fa la manutenzione...);
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto (tipo gas, quantità);
Recupero delle sostanze controllate (tipo e quantità gas recuperato, il tipo e quantità gas
sostituito,..);
Tipo e sensibilita' dello strumento cercafughe;
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Risultato dei controlli assenza di fughe (descrizione del guasto,....);
Registro delle imprese che hanno fornito R22 rigenerato e della provenienza dell’R22
riciclato.
Confronto fra i dati previsti nel registro per i gas fluorurati ad effetto serra e quello per i gas
ozonolesivi.
Dati che devono essere presenti nel registro (o libretto Gas fluorurati ad Gas
ozonolesivi
d’impianto)
effetto serra
[R22]
Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
√
(inteso come proprietario).
Identificazione della società o del tecnico che esegue la
√
√
manutenzione.
La quantità e il tipo di gas contenuto
√
√
nell’apparecchiatura.
La quantità di gas eventualmente aggiunta e quella
recuperata durante le operazioni di manutenzione, di
√
√
riparazione e di smaltimento definitivo.
Le date e i risultati dei controlli effettuati.
√
√
La causa dell’eventuale perdita
√
Tipo e sensibilita' dello strumento cercafughe.
Registro delle imprese che hanno fornito R22
rigenerato e della provenienza dell’R22 riciclato.
√
√
√
In termini pratici, per un’azienda che vuole adottare un unico modello di “registro” o “libretto
d’impianto”, basta riportare nel modello tutte le voci previste per i gas ozonolesivi, essendo così
certi di ricoprire anche i dati per quanto riguarda i gas ad effetto serra.
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