Novità ADR 2015
ESENZIONI (CAP. 1.1.3)
Le novità più rilevanti riguardano il campo dell’applicazione della norma ed alcuni tipi di
esenzione. Va evidenziata l’introduzione di una specifica esenzione riguardante il trasporto
di lampade contenente merci pericolose, che individua le condizioni di esenzione per le
LAMPADE “che non contengano né materie radioattive né mercurio in quantità superiore
alle quantità specificate dalla DS 366 del capitolo 3.3”; ossia gli strumenti e gli oggetti
manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti all’ADR.
In sintesi:
 lampade che sono raccolte direttamente presso privati e negozi quando sono
trasportate verso un punto di raccolta o di riciclaggio;
 lampade non contengano ciascuna più di 1 g di merci pericolose e imballate in
modo che non si abbia più di 30 g di merci pericolose per collo;
 lampade usate, danneggiate o difettose, che non contengono più di 1 g di merci
pericolose e imballate in modo che non si abbia più di 30 g di merci pericolose per
collo trasportate in un punto di raccolta o di riciclaggio;
 lampade contenenti unicamente gas dei gruppi A e O a condizione che siano
imballate in modo tale che gli effetti di proiezione collegate ad una rottura della
lampada siano confinati all'interno del collo.
Inoltre, le esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto (ad esempio i
trasporti che effettuano le imprese come completamento alla loro attività, quali gli
approvvigionamenti dei cantieri edili etc., in quantità limitata), si applicano anche ai
contenitori alla rinfusa IBCGIR ed ai grandi imballaggi.
Sono state anche revisionate le esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi
(1.1.3.3), per le quali sono state aggiunte nuove condizioni:

i carburanti liquidi adibiti al funzionamento di un equipaggiamento sono esenti
soltanto nel caso in cui il carburante venga utilizzato o destinato all’uso durante il
trasporto.
 il carburante contenuto nei serbatoi destinati al funzionamento di MACCHINE
MOBILI NON STRADALI (come definite nella R.E.3 UNECE oppure Direttiva
97/68/CE) trasportati come carico, secondo la nuova sottosezione 1.1.3.3 c), può
essere trasportato in serbatoi fissi collegati direttamente al motore e/o agli
equipaggiamenti ausiliari.
Infine, l’esenzione prevista dalle edizioni precedenti per il solo trasporto di pile al litio,
viene estesa a tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica.
APPLICAZIONE DELLE NORME
Rispetto all’edizione 2013, è stato meglio precisato il principio della prevalenza del
regolamento ADR sulle altre norme, con la seguente definizione: “Le prescrizioni di una
norma che non entrano in conflitto con l'ADR devono essere applicate nel modo
specificato, comprese le prescrizioni di ogni altra norma, o parte di norma, a cui si
fa riferimento in questa norma”.
DEFINIZIONI
L’elenco alfabetico delle “DEFINIZIONI” è stato revisionato ed integrato con nuove voci. Le
principali novità, escluse le piccole modifiche sparse nel testo, sono le seguenti:
- Capacità nominale del recipiente - è stata cancellata la relativa definizione, in
quanto non più di carattere generale (in applicazione della Nota di apertura della
sezione 1.2.1).
- Piccolo container - la definizione è stata semplificata e ricondotta ad un unico
parametro: “un container il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m3”. Il
“Piccolo Container” (in opposizione al “Grande Container” corrispondente al
comune “Container”) viene considerato nell’ADR-RID-ADN solo per i materiali
radioattivi della classe 7 disciplinati dalle norme IAEA che utilizzano tale distinzione.
- Container per il trasporto alla rinfusa - sono state spostate, dal capitolo 6.11, in
questa sezione, alcune delle definizioni di “carattere generale” relative alle tipologie
di container per il trasporto alla rinfusa; container chiuso e container telonato. È
stata altresì inserita una nota di precisazione alla definizione, a chiarimento che
trattasi di container rispondenti alle prescrizioni del capitolo 6.11.
- Grande imballaggio di soccorso – “Un imballaggio speciale nel quale sono
sistemati i colli di merci pericolose danneggiati, che presentano difetti o perdite,
oppure merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportati ai fini
del loro recupero o eliminazione. Tale imballaggio è progettato per una
movimentazione meccanica, ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità
superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera i 3 metri cubi”.
- Imballaggio interno / Recipiente interno - sono state precisate con delle note le
definizioni di imballaggio combinato ed imballaggio composito, a chiarimento della
funzionalità dell’imballaggio interno e del recipiente interno.
- Imballaggio combinato
NOTA: Il termine “imballaggio interno” utilizzato per un imballaggio combinato non
deve essere confuso con il termine "recipiente interno" utilizzato per un imballaggio
composito. Per esempio, l’"elemento interno" di un imballaggio composito di tipo
6HA1 (materia plastica) è un "recipiente interno", poiché non è normalmente
progettato per soddisfare una funzione di "contenimento" senza il suo "imballaggio
esterno" e pertanto non si tratta di un "imballaggio interno". Quando un materiale è
menzionato tra parentesi dopo la parola "imballaggio composito", si riferisce ad un
recipiente interno".
- Recipienti di piccola capacità contenenti gas (Cartucce di gas) - la precedente
definizione è stata così modificata: “ogni recipiente non ricaricabile avente una
capacità in acqua non superiore a 1.000 ml per i recipienti di metallo e non
superiore a 500 ml per i recipienti di materiale sintetico o di vetro, contenente, sotto
pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munito di una valvola”.
Serbatoio (per le cisterne) - la precedente definizione è stata così modificata: “la
parte della cisterna che contiene la materia da trasportare, comprese le aperture e i
loro mezzi di chiusura, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e
dell'equipaggiamento di struttura esterno.”
Infine, a seguito della revisione di molte disposizioni sui Materiali radioattivi della Classe 7,
sono state aggiornate, con modifiche di dettaglio editoriale, molte delle definizioni
specifiche, riferibili esclusivamente ad essi e sono state inserite alcune nuove definizioni,
ad esempio: “Rivelatore di radiazione neutronica - Sistema di gestione - Sistema di
rilevamento delle radiazioni”.
MISURE TRANSITORIE (Capitolo 1.6)
Come di consueto, il capitolo delle Misure Transitorie inizia con l’aggiornamento del
paragrafo 1.6.1.1 inerente l’entrata in vigore del nuovo ADR 2015, in cui si precisa che fino
al 30 giugno 2015 possono ancora essere applicate le disposizioni dell’edizione 2013.
- CFP per autisti – Sez. 1.6.1.36 - Questa Misura Transitoria, tiene conto dei tempi
necessari alle autorità competenti per l’adeguamento dei CFP. Con l’ADR 2011
veniva introdotto un nuovo modello di CFP, concedendo un periodo transitorio di 2
anni per l’emissione di CFP conformi a tale nuovo modello, lasciando immutata fino
al termine dei cinque anni, la validità di quelli già emessi. Con la disposizione
1.6.1.36 si prescrive che i CFP rilasciati prima del 1° gennaio 2014 che non sono
conformi alle prescrizioni per la sequenza di dati utilizzata, colore (bianco con
lettere nere) ed indicazione sul retro delle classi per le quali il certificato è valido,
potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro data di scadenza.
- Cisterne fisse e smontabili - le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e smontabili,
destinate al trasporto di carburanti liquidi (UN 1202, 1203, 1223, 3475) e per
aviazione (UN 1268 o 1863), equipaggiate con dispositivi per additivi progettati e
costruiti prima del 1° luglio 2015 conformemente alle disposizioni di una norma
nazionale, ma non conformi alle prescrizioni della DS 664, possono continuare ad
essere utilizzate fino al loro primo controllo intermedio o periodico effettuato dopo il
31 dicembre 2015. Dopo tale data potranno essere utilizzate solo dietro
approvazione delle autorità competenti del paese in cui sono utilizzate.
CLASSIFICAZIONE
Rifiuti di imballaggi - è stata inserita la nuova sezione 2.1.5, relativa alla Classificazione
degli imballaggi dismessi, vuoti oppure non ripuliti.
Pertanto, gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o loro parti,
trasportati per lo smaltimento, riciclaggio o recupero del loro materiale, salvo che a fini di
riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo, possono
essere classificati con il codice UN 3509 se soddisfano determinati requisiti e le
prescrizioni previste per questa rubrica.
DISPOSIZIONI PER LE DIVERSE CLASSI (Capitolo 2.2)
Le principali modifiche del 2015 hanno interessato le seguenti classi di pericolo: Classe 1
Classe 2 Classe 3 Classe 5.1 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 9
Materie ed oggetti esplosivi (2.2.1.1;) Gas ed oggetti contenenti gas (2.2.2.1); Liquidi
infiammabili (2.2.3.1); Materie comburenti (2.2.51.1;) Materie tossiche (2.2.61.1); Materie
infettanti (2.2.62.1); Materiali radioattivi (2.2.7.1); Materie ed oggetti pericolosi diversi
(2.2.9.1).
Tra le più evidenti segnaliamo:
Classe 2 (Gas ed oggetti contenenti gas) - per la classe dei Gas è stata introdotta la
nona suddivisione costituita dai Gas adsorbiti (un gas che, quando è imballato per il
trasporto, è adsorbito su un materiale solido poroso risultante in una pressione interna del
recipiente inferiore a 101,3 kPa a 20°C e inferiore a 300 kPa a 50°C).
Classe 3 (Liquidi infiammabili) - è stata revisionata la Nota 3, relativa alla classificazione
di liquidi infiammabili e molto tossici per inalazione, stabilendo la preponderanza del
rischio di tossicità a prescindere dal punto di infiammabilità. Sono state altresì revisionate,
con impatto meramente formale, le sezioni 2.3.1.4 e 2.3.1.5 per la classificazione dei
liquidi infiammabili molto viscosi ai fini della attribuzione del III gruppo di imballaggio a
sostanze quali pitture, vernici, adesivi, lacche e della esenzione dall’ADR-RID.
Classe 7 (Materiali radioattivi) - A seguito della revisione, da parte della IAEA (Agenzia
Internazionale Energia Atomica), della Regolamentazione per il trasporto di materiale
radioattivo (Ed. 2012), sono state aggiornate tutte le disposizioni applicabili.
Tra le modifiche principali si segnala:
a) l’inserimento della rubrica “UN 3507, Materie radioattive, esafluoruro di uranio colli
esenti”;
b) La precisazione che per i radionuclidi, che non figurano nella lista della Tabella
2.2.7.2.2.1, la determinazione dei limiti di attività specifica per materiale esente e i limiti di
attività per spedizione esente devono essere determinati secondo i principi stabiliti nelle
Norme Internazionali sulla Radioprotezione (Safety Series n. 115 della IAEA, Vienna,
1996).
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE
Sono stati modificati alcuni elementi della tabella, delle colonne e dei codici che indicano
le merci pericolose. Tali modifiche non apportano importanti stravolgimenti ma chiariscono
meglio i riferimenti alle prescrizioni ed alle disposizioni speciali. Molte rubriche generiche
sono state razionalizzate per facilitare la determinazione del pertinente codice-cisterna.
Inoltre sono state inserite 20 nuove rubriche, costituite essenzialmente da UN 3507
Materie radioattive, colli esenti esafluoruro di uranio; UN 3508 Condensatore asimmetrico;
UN 3509 Imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti; da UN 3510 a 3518 gas adsorbiti nas; da
UN 3519 a UN 3526 specifici gas adsorbiti (es. cloro, germano, fosfina).
ESTINTORI - UN 1044
È stata modificata la Disposizione Speciale n. 225 con l’aggiunta di una elencazione
esemplificativa della destinazione d’uso:
a) estintori portatili per movimentazione ed azionamento manuali;
b) estintori da posizionare a bordo degli aeromobili;
c) estintori montati su ruote per movimentazione manuale;
d) attrezzatura antincendio o macchinario montato su ruote o su un carrello a ruote o
un’unità di trasporto analoga ad un (piccolo) rimorchio;
e) estintori composti da un fusto a pressione e da una attrezzatura non munita di ruote e
movimentata per esempio per mezzo di un carrello elevatore o di una gru che viene
caricata e scaricata.
MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE - UN 3077 e UN 3082
La nuova Disposizione Speciale 375, dispone che queste materie, quando vengono
trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per
imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa
netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono
soggette ad alcuna altra disposizione dell’ADR a condizione che gli imballaggi
soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.
MATERIE TRASPORTATE A CALDO - UN 3256, UN 3257,UN 3258
È stata soppressa la disposizione speciale 580 (obbligo di marcatura delle unità di
trasporto) con la quale si rammentava che i veicoli cisterna, i veicoli speciali e i veicoli
equipaggiati in maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare su entrambi i
lati e sul retro il marchio figurante al punto 5.3.3.
I container-cisterna, le cisterne mobili, i container speciali e i container equipaggiati in
maniera speciale per il trasporto alla rinfusa devono portare questo marchio su entrambi i
lati e sia sul fronte che sul retro.
QUANTITA’ LIMITATE (Capitolo 3.4)
Il capitolo è stato oggetto di una vasta revisione editoriale in relazione al marcatura dei
colli inserendo molteplici precisazioni (testuali e grafiche) circa descrizione e dimensioni
dei marchi.
IMBALLAGGI
- Imballaggi Supplementari - è stata inserita una nuova sottosezione (4.1.1.5.2) con la
quale si consente l’utilizzo di imballaggi intermedi supplementari, purché siano soddisfatte
le prescrizioni delle pertinenti istruzioni di imballaggio e le norme del capitolo 4.1.1.3
(inerenti le condizioni di omologazione), nonché, ove opportuno, venga utilizzata
un’appropriata imbottitura per impedire qualsiasi movimento all'interno dell’imballaggio.
- Imballaggi Vuoti - la disposizione generale (4.1.1.11) richiede che gli imballaggi vuoti,
compresi gli IBC e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa
siano sottoposti alle medesime disposizioni degli imballaggi pieni, salvo che siano state
prese adeguate misure per escludere ogni pericolo.
Nell’edizione 2015 è stata inserita una nota di precisazione con la quale si rammenta che
quando tali imballaggi vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero dei
loro materiali, possono essere trasportati anche con il codice ONU 3509 a condizione che
siano rispettate le condizioni della disposizione speciale 663 del capitolo 3.3.
Inoltre, per i recipienti a pressione, per il trasporto in colli di gas compressi, liquefatti e
disciolti sotto pressione, sono state apportate varie modifiche. In particolare, è consentito
estendere a 15 anni il controllo periodico delle bombole, e pacchi di bombole in acciaio
senza saldatura ed in lega di alluminio conformemente alla disposizione speciale di
imballaggio (ua) o (va), purché siano rispettate le specifiche disposizioni:
a) amministrative, circa gli oneri del proprietario e dell’autorità competente;
b) operative, per l’esercizio delle bombole relative alla qualificazione e ai controlli periodici
per la marcatura e l’identificazione delle bombole.
P 203 (GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI)
È stato inserito un nuovo paragrafo (8) (b) con il quale si definisce il limite massimo per i
controlli e prove periodiche dei recipienti criogenici di tipo non-UN.
Pertanto, l’intervallo tra i controlli e le prove periodiche dei dispositivi di decompressione,
conformemente al capitolo 6.2.1.6.3, non deve superare cinque anni. Mentre l’intervallo tra
i controlli e le prove periodiche dei recipienti criogenici chiusi non-UN, conformemente al
capitolo 6.2.3.5.2, non deve superare dieci anni.
UTILIZZO DELLE CISTERNE MOBILI (UN) (Capitolo 4.2)
È stata aggiunta la “TP41” secondo la quale per tali tipologie di Cisterne, adibite al
trasporto esclusivo di materie organometalliche, l’ispezione interna prevista ogni due anni
e mezzo, può essere evitata ovvero sostituita da altri metodi di prova, con l’accordo
dell’autorità competente. Tale esame resta tuttavia obbligatorio nei casi di controlli
eccezionali.
DISPOSIZIONI GENERALI (Capitolo 5.1)
In generale, è stata realizzata una vasta revisione editoriale della maggior parte delle
immagini già presenti nelle diverse Parti del testo, relativamente a Etichette di pericolo,
Placche e Marchi.
Le nuove Figure sono state introdotte “formalmente” con una numerazione specifica,
descrizioni molto più dettagliate e con l’indicazione diretta delle dimensioni.
Tuttavia, le descrizioni e le immagini delle nuove Figure non alterano il contenuto delle
precedenti prescrizioni applicate fino ad oggi.
Evidenziamo che con la Misura Transitoria 1.6.1.30, le etichette attuali potranno
continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2016
SOVRIMBALLAGGI (sez. 5.1.1)
È stata modificata la sezione 5.2.1, relativa alla dimensione minima della marcatura dei
sovrimballaggi ed in particolare, come già previsto nel 2013 per la marcatura dei colli.
Pertanto, le lettere del marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono misurare almeno 12 mm di
altezza.
Sottolineiamo che un sovrimballaggio deve essere marcato con la scritta
“SOVRIMBALLAGGIO”, a meno che i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci
pericolose contenute nel sovrimballaggio, come richiesto nel capitolo 5.2, non siano
visibili, salvo quanto previsto al capitolo 5.2.2.1.12.
DOCUMENTAZIONE (Capitolo. 5.4)
Le disposizioni sulla documentazione non sono state oggetto di modifiche, salvo
l’introduzione della nuova sezione 5.4.1.1.19, riferita alla nuova rubrica UN 3509 relativa
agli imballaggi dismessi.
In tal caso, è prescritto che per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione
ufficiale di trasporto che figura al 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole “(CON
RESIDUI DI [...])” seguita da classe e rischio sussidiario che corrispondono ai residui, in
ordine numerico della classe.
Per esempio: gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della
classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno
contenuto merci della classe 3, con un rischio sussidiario della classe 6.1, devono essere
indicati nel documento di trasporto come “UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI,
NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9”.
ISTRUZIONI SCRITTE – (Sezione 5.4.3)
Sono state apportate modifiche marginali al modello delle Istruzioni Scritte, che si ritiene
opportuno comunque evidenziare in quanto elemento passibile di sanzione amministrativa
(ai sensi dell’Art. 168 del CdS e della Direttiva 95/50 sulle procedure uniformi in materia di
controllo dei trasporti su strada di merci pericolose). Si rammenta, in tal senso, che in
forza delle misura transitoria 1.6.1.3.5 anche le istruzioni scritte conformi all’ADR 2013
potranno continuare ad essere utilizzate fino al 30 giugno 2017.
Inoltre, sono state modificate anche le istruzioni scritte inerenti ai provvedimenti da
adottare in caso di emergenza (prima pagina) ed alle dotazioni di bordo (quarta pagina). In
particolare, tra le sorgenti di accensione sono state inserite anche le sigarette elettroniche
ed i dispositivi similari, e per le dotazioni di bordo, sono stati eliminati gli esempi di
descrizione dell’equipaggiamento per esempio: quello descritto nella norma EN 471;
occhiali protettivi; una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato
gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 simile a quella descritta nella norma
EN 141.
COSTRUZIONI DEI MEZZI DI CONTENIMENTO E IMBALLAGGI
Tra le modifiche apportate in merito ai contenitori, che interessano principalmente gli
speditori e i caricatori, si segnalano le seguenti:
- CISTERNE MOBILI UN (capitolo 6.7)
L’isolamento termico direttamente a contatto con il serbatoio destinato alle materie
trasportate a caldo deve avere una temperatura di accensione superiore di almeno 50
°C alla massima temperatura di calcolo della cisterna
 CISTERNE ADR (Capitolo 6.8)
Per le cisterne fisse o smontabili destinate esclusivamente al trasporto di GPL, i cui
serbatoi ed equipaggiamenti di servizio sono di acciaio al carbonio, la prova di
pressione idraulica può essere sostituita, al momento del controllo periodico e su
domanda del richiedente, da metodi di prova non distruttivi (PND).
CONDIZIONI DI TRASPORTO: TRASPORTO ALLA RINFUSA
Imballaggi dismessi (UN3509)
Alla sezione 7.3.2.9.1, relativa alla rubrica UN 3509 si dispone che per gli imballaggi
dismessi vuoti, possono essere utilizzati solo container per il trasporto alla rinfusa chiusi
(codice BK2).
I container per il trasporto alla rinfusa devono essere a tenuta o dotati di una fodera o di un
sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi
che permettano di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, per
esempio un materiale assorbente.
Nel caso di residui della classe 5.1, i container devono essere costruiti o adattati in modo
che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile.
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:
Nella formulazione revisionata, una merce è ammessa al trasporto alla rinfusa se:
 alla colonna (10) della Tabella A è assegnato uno specifico codice “BK”, in aggiunta
dovranno essere rispettate le condizioni fondamentali di cui al punto 7.3.2;
 alla colonna (17) della Tabella A è assegnata una disposizione speciale “VC”, in
aggiunta dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni supplementari identificate
dalle lettere “AP” di cui al punto 7.3.3.
Disposizioni supplementari – AP
A titolo di esempio si riporta il testo della disposizione supplementare AP10 assegnata alla
rubrica UN3509:
“I veicoli ed i container devono essere a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato
a tenuta e resistente alla perforazione, e devono essere provvisti di mezzi che permettano
di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, per esempio un
materiale assorbente. Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1
devono essere trasportati in container per il trasporto alla rinfusa costruiti o adattati in
modo che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale
combustibile”
Disposizioni per la movimentazione (capitolo 7.5)
È stata inserita la nuova sezione 7.5.1.6, con la quale si dispone che tutti i mezzi di
contenimento devono essere caricati e scaricati secondo il metodo di movimentazione per
cui sono stati progettati e, dove previsto, provati.
Inoltre, è stata revisionata la sezione 7.5.9, estendendo il divieto di fumare anche alle
sigarette elettroniche, pertanto, durante le movimentazioni, è vietato fumare nelle
vicinanze dei veicoli o container e all’interno dei veicoli o dei container. Questo divieto si
applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.
Disposizioni per la movimentazione (capitolo 7.5)
È stata inserita la nuova disposizione speciale CV37 per la rubrica UN3170 – Sottoprodotti
della fabbricazione (rifusione) dell'alluminio, secondo la quale prima del trasporto, i
sottoprodotti della fabbricazione o della rifusione dell’alluminio devono essere raffreddati
alla temperatura ambiente prima del caricamento, i veicoli telonati ed i container telonati
devono essere stagni all’acqua e le porte di carico dei veicoli o container chiusi, devono
essere marcate con lettere di almeno 25 mm di altezza.; ad esempio:
"ATTENZIONE MEZZI DI CONTENIMENTO CHIUSI APRIRE CON PRECAUZIONE” tale
dicitura deve essere scritta in una lingua giudicata appropriata dallo speditore.
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI ADR
Dotazioni di bordo (capitolo 8.1)
Le uniche modifiche sono relative agli estintori portatili di cui devono essere dotati i veicoli
ed in particolare è stato precisato che:
a) Devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità
competente ed una marcatura che indichi la data (mese, anno) della prossima
ispezione periodica o la data limite di utilizzo (Sez. 8.1.4.4);
b) durante il trasporto, la data prescritta al 8.1.4.4 non deve essere stata superata
(8.1.4.5.).
Prescrizioni per l’equipaggio (capitolo 8.3)
Conformemente alle modifiche già illustrate nelle sezioni 5.4.3 (Istruzioni scritte) e 7.5.9
(Movimentazione), anche la sezione 8.3.5 (Divieto di fumare) rivolta espressamente
all’equipaggio del veicolo, è stata revisionata come segue:
a) durante la movimentazione è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli,
b) questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.
Prescrizioni supplementari (capitolo 8.5)
È stata revisionata la disposizione speciale S12, secondo la quale, laddove il numero
totale dei colli contenenti il materiale radioattivo trasportato nell’unità di trasporto non sia
superiore a 10, la somma degli indici di trasporto non sia superiore a 3 e non vi siano
rischi sussidiari, le prescrizioni del 8.2.1 (CFP) non devono essere applicate. Tuttavia, i
conducenti devono avere una formazione appropriata relativa alle prescrizioni che
regolano il trasporto di materiale radioattivo, commisurata alle loro responsabilità, per
renderli consapevoli dei pericoli da radiazioni connessi al trasporto di materiale radioattivo.
Tale formazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro.
Costruzione e approvazione dei veicoli in regime ADR
La Parte 9 dell’ADR 2015 si può considerare praticamente invariata rispetto all’edizione
2013. Le uniche modifiche apportate nel 2015 consistono nell’aggiornamento dei
riferimenti normativi distribuiti nel testo.
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ADR novità 2015 - Software Rifiuti