Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale
Nuovi diritti di libertà
Anno Accademico 2008-2009
Prof.ssa Valentina Sellaroli
LA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE
ASSISTITA IN ITALIA
FOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTO
26 maggio 2009
1
• I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA
SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
• LEGGE N. 40/04 – “NORME IN MATERIA DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA”
• I PRINCIPI – I DIVIETI – LE SANZIONI
» LE CONSEGUENZE…
• CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE – I DIRITTI
DELL’INDIVIDUO E LA LIBERTA’ DELLA RICERCA
SCIENTIFICA
26 maggio 2009
2
26 maggio 2009
3
26 maggio 2009
4
I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Art. 231 cod. civ. : Paternità del marito.
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art.70 RDL 9/7/1939 n.1238 Dei registri di nascita…
La dichiarazione di nascita è fatta da [padre, madre, medico, levatrice o altra persona] che ha
assistito al parto.
donna/madre/moglie
marito
presunzione
paternità
parto
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figlio
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Codice civile 1942
Patria potestà Art.316 cod. civ.
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa potestà è esercitata dal
padre.
Potestà maritale Art.144 cod. civ.
Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome
ed è obbligata a accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.
marito/padre
potestà maritale
patria potestà
moglie
figli
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6
I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).
…
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
donna
madre
moglie
marito
marito
padre
moglie
madre
parto
figlio
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7
I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei
quali assume e trasmette il cognome…
donna
madre
moglie
marito
?
marito
padre
moglie
madre
parto
figlio
26 maggio 2009
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Riforma diritto di famiglia 1975
Potestà dei genitori
Art.316 cod. civ.:Esercizio della patria potestà dei genitori.
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa La
potestà è esercitata dal padre di comune accordo da entrambi i genitori.
Potestà maritale
Art.144 cod. civ.: Potestà maritale. Indirizzo della vita familiare e
residenza della famiglia
Il marito è il capo della famiglia
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
marito
padre
moglie
madre
potestà dei genitori
figli
(biologici o adottivi)
 comunità di affetti
 associazione di liberi ed eguali
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
fecondazione con seme di donatore (cd eterologa)
Con il ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia:
Che cosa cambia?
Per chi cambia?
donatore
donna/madre/moglie
marito
presunzione
paternità
parto
?disconoscimento?
figlio
Ulteriore depotenziamento della figura maschile-paterna
Il pater è rarefatto
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debiologizzato
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
Debiologizzazione
inseminazione artificiale (seme da III)
donna coniug.
riconosce
figlio naturale
depotenzia uomo/padre
adozione legittimante
secondo riconoscimento (250 cc)
debiologizzazione
rapporti parentali
 coinvolge soprattutto l’uomo (salvo l’adozione speciale)
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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO
fecondazione extracorporea
25 luglio 1978 Cambridge (UK)
nasce
Louise Brown
…nuove possibilità
donna dell’ovulo
uomo del seme
donna
madre
uomo
padre
Fecondazione extracorporea
Donna della gravidanza
donna del parto
figlio
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Uno scandalo femminile
Uno scandalo della Chiesa
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
Legge 40/04
Confine esterno
L’art.1 della legge delimita preliminarmente l’area entro la quale è consentito il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, definita dalle condizioni
e dalle modalità previste dalla legge.
•
Limite interno
la finalità “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o
dalla infertilità umana”.
•
il ricorso alle tecniche è consentito solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (art.1)
•
Presupposto di accesso: “l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione”.
Ulteriore limite interno
la praticabilità delle tecniche è
circoscritta
ai “casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico”
oppure
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di “sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” (art.4).
LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
Ispirazione di politica legislativa
I limiti
•
esterni (nulla è possibile al di fuori di quanto consentito dalla legge)
•
interni (la necessaria finalità terapeutica)
•
oggettivi (la condizione di sterilità)
• soggettivi (la figura del medico come filtro e la posizione personale di chi
chiede di accedere)
sono assistiti da un sistema di sanzioni, che conferisce a quei limiti un
carattere normativo pieno, e non il valore di mere proposizioni descrittive.
tutto è vietato
tranne quello che è esplicitamente consentito dalla legge.
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
Impronta illiberale: ciò che viene regolato dalla legge è il modo in cui le donne
e gli uomini decidono di riprodursi e di avere una prole, e cioè qualcosa che
appartiene a una dimensione strettamente personale di particolare
delicatezza
e non
una attività materiale socialmente pericolosa come, ad esempio, la
fabbricazione o il possesso di armi o esplosivi (per i quali si può giustificare
un divieto generale).
Una impostazione così autoritaria è in contrasto con la giurisprudenza della
Corte costituzionale, che, nella sentenza n.471 del 1990, definisce la libertà
di ogni individuo di disporre del proprio corpo come un postulato della
“libertà personale inviolabile” che informa tutti i campi dell’ordinamento e che
ha espressione nell’art.13 della Costituzione.
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
nemo dominus est membrorum suorum.
Enciclica Casti connubii (1930, Papa Pio XI)  sanzioni proprie di tipo morale.
Con la legge in commento essa diventa norma giuridica positiva, nell’ambito in cui le donne e gli
uomini decidono se e come riprodursi, e cambia così radicalmente natura, diventando una
forma di legislazione eugenica:
lo Stato è il depositario del corretto modo di riprodursi (da chi può riprodursi fino al modo in cui
può farlo) e ed è lo Stato legittimato a imporlo a tutti i cittadini.
Si tratta di un esito, per certi versi, paradossale.
Con la nuova legge, invece, lo Stato introietta la norma morale, la trasforma in norma giuridica e
prescrive chi e come deve riprodursi.
Una sorta di riedizione del vecchio certificato prematrimoniale, questa volta su base psicologica o
sociale: una prospettiva eugenica negativa, la cui altra faccia è, storicamente, quella delle
sterilizzazioni coatte.
Ogni prospettiva del genere è, oggi, in radicale contrasto con l’art.3 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), che vieta esplicitamente ogni forma di
eugenetica.
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
•
CHE COSA RENDE COSI’ ODIOSA L’EUGENICA?
•
•
Non il fatto di essere una decisione sanitaria pubblica, perché anche una campagna di prevenzione di massa per la
talassemia rientra in questa fattispecie
• Il fatto di essere COERCITIVA
PRESENTA QUESTE CARATTERISTICHE LA COSIDDETTA “NUOVA EUGENICA” (certe tecniche mediche
messe a punto dalla scienza e a disposizione di possibili scelte degli individui)
• Anzitutto l’eugenica non è una scienza ma una politica, perciò il problema va focalizzato sul rapporto tra individui e
autorità
• poi, manca totalmente quell’aspetto della coattività che era il segno della vecchia eugenica.
ASPETTO PARADOSSALE
PER GARANTIRE CHE LA SOCIETA’ SIA LIBERA DA OGNI CONDIZIONAMENTO DERIVANTE DA
MODELLI SOCIALI SI INTRODUCONO LEGGI CHE STABILISCONO COME CI SI DEVE RIPRODURRE,
CHI PUO’ FARLO E QUALE E’ IL MODO CORRETTO
SI RITORNA ALLA VECCHIA EUGENICA
Solo lo stato sa quale è la cosa giusta per i cittadini e decide per loro
•
QUESTA SITUAZIONE EMERGE IN TUTTA LA SUA PROBLEMATICITA’ QUANDO LE ISTITUZIONI CHE
AGISCONO COME MONOPOLISTI DEL CONCETTO DI DIGNITA’ SONO CONTRARIE SIA ALLA
RICERCA SCIENTIFICA IN AREE CRUCIALI (per es. cellule staminali) SIA ALLA POSSIBILITA’ CHE I
SINGOLI PRENDANO AUTONOMAMENTE LE LORO DECISIONI RISPETTO ALLA PROPRIA VITA,
ALLA PROPRIA MORTE ED ALLA PROPRIA RIPRODUZIONE.
SPOSTAMENTO DELL’EQUILIBRIO DAI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI AL POTERE DELLE ISTITUZIONI
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CONSEGUENZE LEGALI E SOCIALI
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
Obiezione
La legge assicura al concepito “i diritti di tutti i soggetti coinvolti” (art. 1 co. 1)
…quindi…
La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l’embrione
Ma quella che la legge fa:
• È una scelta di tipo etico
• Se rafforza la posizione dell’embrione pone anche dei limiti:
» L’embrione non ha MENO diritti degli altri soggetti
MA
» Non ne ha neanche di PIU’
•
E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO
GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA PARITA’ DI DIRITTI DELL’EMBRIONE?
» Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le
cause impeditive della procreazione
» Divieto di procedere all’impianto dell’embrione nel caso di morte del partner
maschile dopo la fecondazione
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?
19
LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
Il filtro medico
•
Stabilire l’inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità e l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione;
– Accertare e certificare l’esistenza di una causa individuata di sterilità o
infertilità;
– Documentare l’esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità
inspiegate.
patologia
(Infertilità o sterilità)
terapia
(tecniche di
procreazione assistita)
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
patologia
(Infertilità o sterilità)
terapia
(tecniche di
procreazione assistita)
Diritto di procreare
(e di non procreare: aborto,
contraccezione)
- manifestazione del diritto alla
salute
- estrinsecazione della libertà
personale
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Diritto ad ottenere
collaborazione
dal medico sulla base di una
libera scelta dell’interessato
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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI
sterilizzazioni coatte
divieti di matrimonio
(caso Skinner, 1942 US;
integrità fisica)
Diritto di procreare
diritto a ottenere collaborazione
senza oneri per la società
(libertà e lesione terzi)
divieto morale
con oneri per la società
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?(diritto alla salute
SSN e L.E.A.)? 22
LEGGE 40/04 – I DIVIETI
I divieti particolari (art. 5)
-
coppie di maggiorenni
coppie di sesso diverso
coppie coniugate o conviventi
coppie in età potenzialmente fertile
partners entrambi viventi
RAGIONI…
- Preminenza del dato biologico su quello giuridico?
- Diritto ad una famiglia bigenitoriale?
- Garanzia di una sufficiente (?) permanenza in vita dei
genitori per “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 C)?
- Considerazione della coppia come unità a sé e non come
due individui con un progetto di genitorialità: divieto di
impianto post mortem
viene meno qui la tutela dei
diritti dell’embrione??
…e SANZIONI
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LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE
Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito”
PRINCIPI E
CONTENUTI
IDEOLOGICI
VIOLAZIONI DEI DIVIETI
per le parti
NESSUNA SANZIONE
per i medici
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE
LEGGE 40/04
CONSEGUENZE
CONTENUTI REALI
•
per chi conduce
ricerca scientifica
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PENE DETENTIVE
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Qualche numero…
• Nei soli USA il 7% dei 29.7 milioni di coppie sposate (con la donna in età
fertile) è definito sterile (studio del National Survey of Family Growth, 1995)
• Dal 1978 (nascita di Louise Brown) ad oggi, nel mondo più di 30.000
bambini sono stati concepiti con la tecnica della fecondazione in vitro (FIV);
8.000 solo negli ultimi quattro anni
• Uno studio condotto negli USA dal dipartimento di salute riproduttiva del
centro nazionale per la prevenzione di malattie croniche e la promozione
della salute (www.cdc.gov/reproductivehealth/art.htm) evidenzia:
• Nel 2001 sono stati effettuati 107.587 interventi in 384 centri medici che hanno dato
luogo a 29.344 parti di successo per un totale di 40.687 bambini;
• Il 40% degli interventi ha prodotto gravidanze singole; il 33% gravidanze multiple
• Dati simili in Canada ed in UK: probabilità di successo del 40% (la probabilità di
successo per una coppia in età fertile senza l’uso di queste tecniche è del 25%!)
• La tecnica della FIV è oggi tanto evoluta da permettere la microiniezione di un unico
spermatozoo all’interno dell’ovulo
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25
Lialm Donaldson report, June 2000
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LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE
In Italia:
30.000 embrioni congelati conservati in 101 centri di
fecondazione artificiale
29.600 “reclamati” dalle coppie che avevano avviato la
procedura di fecondazione assistita
400 non più di interesse per le coppie
“abbandono” o rinunzia espressi / non risposta / irreperibilità
- lasciarli congelati fino a “morte naturale”
l. 40/04
tempo di congelamento oltre il quale l’impianto è sconsigliato
- darli in “adozione” ad altre coppie sterili
proposta del CNB
- donarli alla ricerca
alternativa possibile?
TUTELA DEI DIRITTI DELL’EMBRIONE
DIVIETO DI OGNI SORTA DI RICERCA
SCIENTIFICA AVENTE AD OGGETTO EMBRIONI
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LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE
l’alternativa per tutti gli embrioni congelati
distruzione degli embrioni congelati per pura scelta o “scadenza” ?
oppure
distruzione al fine di ricavare le cellule staminali pluripotenti necessarie per la
ricerca ?
esistono alternative?
il divieto assoluto di fare ricorso alla fecondazione in vitro
oppure
l’obbligo di far vivere e di portare a nascita tutti gli embrioni congelati.
Ma come?
donazione degli embrioni congelati fecondazione eterologa e/o
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maternità surrogata ?
• “Il pasticcio degli embrioni
La biobanca c'è ma non apre”
• “Impasse da 5 anni. Più di 2.500
organismi orfani bloccati in tutta Italia”
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
cellule staminali: una distinzione fondamentale
Cellule staminali
embrioni
•
human PLURIPOTENT stem cells are cells that are self-replicating, are derived
from human embryos or human fetal tissue, and are known to develop into cells and
tissues of the three primary germ layers. Although human pluripotent stem cells may
be derived from embryos or fetal tissue, such stem cells are not themselves
embryos”.
•
cellule staminali TOTITPOTENTI:
totipotent, meaning that its potential is total. In the first hours after fertilization, this
cell divides into identical totipotent cells. This means that either one of these cells, if
placed into a woman's uterus, has the potential to develop into a fetus”.
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
Stem Cells: A Primer, May 2000.
Cellule staminali totipotenti
Cellule staminali pluripotenti
(sono prelevate da embrioni) ma
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embrioni
embrioni
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
ricerca su cellule staminali pluripotenti
Problema di liceità ?
 per la DERIVAZIONE da embrioni umani
E NON
 per la ricerca in sé
che non è ricerca su embrioni.
a) embrioni prodotti ad hoc per la ricerca ? NO (art. 13 l. 40)
b) embrioni prodotti a scopo di riproduzione e non utilizzati
(abbandonati / donati / non più utilizzabili)
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(- 237.603 tra il 1991 e il 1998 solo in UK
- negli USA la scelta è lasciata alle parti)
31
CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
-
Quesito:
È censurabile la distruzione dell’ovulo fecondato
- che si colloca in un’attività di ricerca scientifica
- Che, in sé non è su embrioni
Che, per giudizio unanime, è di grande interesse e utilità a (futuri) fini
terapeutici
?
OBIEZIONE 1:
Una ricerca del genere arreca danni a terzi
-
MA
i materiali biologici sui quali essa si svolge non sono embrioni
La ricerca non procura agli embrioni di provenienza un autonomo
danno
Semmai
attenua il danno della distruzione inevitabile, dando ad essa
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un senso socialmente utile
CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
OBIEZIONE 2:
Una ricerca del genere viola il diritto alla vita
MA
- Art. 2 CEDU (1950)
“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”
“nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale, nei
casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena”
OBIEZIONE 3:
Legge 194/78 (IVG)
Alla lettera amplierebbe enormemente l’area di liceità degli interventi sugli
embrioni e di loro utilizzo
MA
La legge 194 regola il problema, tutto diverso, del conflitto tra madre e
feto26 in
grembo
maggio
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• Sentenza ECHR:case of EVANS vs UK
“in the absence of any European consensus on the scientific
and legal definition of the beginning of life, the issue of
when the right to life begins comes within the margin of
appreciation which the Court generally considers that
States should enjoy in this sphere. Under English law, as
was made clear by the domestic courts in the present
applicant’s case (see paragraphs 16 and 21 above), an
embryo does not have independent rights or interests and
cannot claim—or have claimed on its behalf—a right to
life under Article 2”.
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
La clonazione terapeutica
“Therapeutic cloning” means insertion of an adult cell into an egg from
which the nucleus has been removed, in order to generate embryonic
stem cells that are immunologically compatible with the individual
needing treatment.
The term “cloning” is applied because the TECHNIQUE used to insert the
cell into the egg (somatic cell nuclear transfer) is the same as could be
used for reproductive cloning.
The term “therapeutic” is applied because the procedure is used only to
produce stem cells for regenerative medicine.
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
RICERCA SU CELLULE
STAMINALI
PLURIPOTENTI
RICERCA SU CELLULE
STAMINALI
TOTIPOTENTI
È ricerca su semplice materiale
biologico perché ognuna di
esse NON è un embrione
è ricerca su (potenziali) embrioni
(ognuna di esse è, almeno
potenzialmente, un embrione e
l’estrazione di ES implica il
sacrificio del potenziale embrione)
26 maggio 2009
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
L’alternativa sul piano etico
• L’embrione E’ una persona ed ha intrinseco valore e dignità
• L’embrione non E’ una persona (la legge “assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito”)
• Quindi, il suo valore non è intrinseco ed assoluto, ma va valutato relativamente
alle situazioni concrete:
– il fatto che sia o meno nel ventre materno
– Il suo “stadio” di sviluppo
– Il progetto che ha portato alla sua creazione (progetto di procreazione, ad
es.)
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
I 3 possibili approcci legislativi in una società pluralistica
• L’approccio “non-moralistico” prende in considerazione
solo gli interessi dei costituenti la società, senza ponderare
questioni etiche
• L’approccio “moralistico” accoglie le istanze morali di un
gruppo a scapito di quella di tutti gli altri, con frequente
riferimento a principi astratti
• L’approccio “consequenzialista” esamina le conseguenze
dei possibili interventi legislativi per la società nel suo
complesso e nei suoi sotto-gruppi.
• In assenza di un accordo universale su temi morali, l’approccio
consequenzialista è l’approccio più responsabile, dato che considera le
conseguenze per tutti i soggetti coinvolti.
CONSEQUENZIALISMO
UTILITARISMO
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CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE
Tutte le scelte operate in una società hanno delle conseguenze che
devono essere prefigurate.
Alcune di queste scelte di per sé possono minacciare l’ordine morale o
sfruttare alcuni a beneficio di altri.
Invece di bilanciare le scelte operate dalla società con le loro
conseguenze
il legislatore deve bilanciare le
possibili conseguenze fra loro
Ad esempio
- La sorte degli embrioni
- I bisogni delle persone malate che possono trarre beneficio dalle
ricerche
- La pressione sulle donne come donatrici di ovociti
- Il sistema di brevetti
- Il miglioramento della sicurezza anche delle tecniche di clonazione
riproduttiva
39
- … 26 maggio 2009
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 33: “l’arte e la scienza sono libere”
Art. 9: la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica”
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Nel leggere il numero di ottobre della rivista Stem Cells si rimane esterrefatti di fronte ad
una classifica redatta da ricercatori tedeschi e statunitensi. Lo stupore nasce
dall'assenza dell'Italia tra i Paesi che hanno pubblicato su riviste scientifiche, nel
periodo 1998-2005, ricerche sulle cellule staminali.
Questa la classifica:
• 128 Usa
• 42 Israele
• 30 Gb
• 27 Corea del Sud
• 16 Cina
• 15 Singapore
• 13 Australia, Svezia
• 9 Canada
• 5 Giappone
• 4 Olanda
• 3 Germania, Belgio
• 2 Danimarca, Finlandia
• 1 Repubblica Ceca, Iran, Spagna, Romania, Svizzera, Turchia
Non stupisce, per esempio la presenza della Turchia, perchè è anche in quel Paese che gli
italiani vanno per la diagnosi pre-impianto per evitare che nascano bimbi con malattie
genetiche ereditarie. Così come non ci stupisce il primo posto degli Usa e il terzo posto
della Gran Bretagna: Paesi in cui la ricerca è molto favorita
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41
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
•
•
Giudizio di legittimità proposto con ordinanza del 16.7.05 dal Tribunale di Cagliari nel
procedimento civile promosso da M.S. ed altro contro l’Azienda USL n. 8 di Cagliari
L’ordinanza del Tribunale di Cagliari, emessa nell’ambito di procedimento promosso
con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di
procreazione medicalmente assistita –i quali domandavano che venisse dichiarato il
loro diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell’embrione- ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 13 legge 40/2004 in relazione agli artt. 2, 3 e 32
Cost. nella parte in cui l’art. 13 non consente di accertare, mediante la diagnosi
preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna ammessa alla
procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche,
di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi
implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna
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42
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
I FATTI
•
•
•
•
•
I ricorrenti sono una coppia sterile ammessa alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita
Hanno già fatto ricorso in precedenza alla medesima procedura in seguito alla quale
la donna era rimasta incinta ma aveva dovuto interrompere la gravidanza per ragioni
terapeutiche essendosi accertato, con la villocentesi praticata all’undicesima
settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia;
Questa vicenda aveva provocato alla donna una sindrome ansioso depressiva per
cui, in occasione della seconda procedura di procreazione in vitro i ricorrenti avevano
chiesto al primario dell’Ospedale regionale per le microcitemie la diagnosi
preimpianto dell’embrione già formato, rifiutando di procedere all’impianto se non a
diagnosi effettuata.
Il primario si era rifiutato, invocando l’art. 13 della legge 40/2004 che consentirebbe
solo interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla
tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione stesso.
I ricorrenti ritengono questa lettura della norma contraria all’art. 32 Cost. e, dato che
il tempo di un procedimento ordinario potrebbe pregiudicare tutta l’operazione
(perché l’embrione è già formato e crioconservato) agiscono in via cautelare.
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43
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
I FATTI
•
•
•
I ricorrenti chiedono in sostanza che il tribunale ordini, in via cautelare, al primario di
procedere alla diagnosi
Il Pubblico Ministero sostiene che l’art. 14 della legge 40 consentirebbe il ricorso alla
diagnosi preimpianto nel caso in cui ne faccia richiesta la coppia che vuole
conoscere lo stato di salute dell’embrione
Il Tribunale ritiene che le disposizioni degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 n. 5 della
legge 40 non possano che essere interpretate in maniera restrittiva (come
confermato anche dalla emanazione delle linee guida previste dall’art. 7 della stessa
legge, approvate con d.m. 21 luglio 2004) e solleva questione di legittimità
costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto nella eventualità che esso
comporti il pericolo di una lesione del diritto alla salute della donna che la
richiede.
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44
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
IL TRIBUNALE OSSERVA:
•
•
•
Il conflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della salute della ricorrente e,
dall’altro, la tutela dell’embrione impone di considerare che l’embrione si trova, allo
stato, sottoposto a crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente di
procedere all’impianto senza previa diagnosi e che anche la salute della donna è, nel
caso di specie, seriamente minacciata dalla impossibilità di conoscere lo stato di
salute dell’embrione prima dell’impianto
In tale situazione non solo è inadeguata la tutela della salute della donna ma non
risulta neppure maggiormente garantita la salute dell’embrione, probabilmente
condannato a subire, nel tempo, danni biologici laddove il rischio di inutilizzabilità
a causa della diagnosi preimpianto si aggirerebbe statisticamente intorno all’uno per
cento (meno del rischio di aborto nelle diagnosi prenatali).
C’è contrasto con l’art. 3 Cost. considerata la disparità di trattamento rispetto alla
situazione della diagnosi prenatale in cui i genitori hanno il diritto di essere informati
sullo stato di salute del feto.
26 maggio 2009
45
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
LA CORTE DECIDE
•
•
•
La questione è manifestamente inammissibile.
Infatti il giudice a quo osserva che il divieto della diagnosi preimpianto discende non
solo dalla norma censurata come comunemente interpretata, ma è comunemente
desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori e
dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente assissita
disegnata dalla legge (revocabilità del consenso solo fino alla fecondazione
dell’ovulo, divieto di creazione di embrioni sovrannumerari, divieto di
crioconservazione e soppressione di embrioni).
Quindi è evidente la contraddizione del tribunale nel sollevare una questione volta
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella
parte relativa ad una norma che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di
rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non
impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi
criteri ispiratori.
26 maggio 2009
46
ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006
•
Le ordinanze di inammissibilità vengono di norma pronunciate in camera di
consiglio
– In questo caso, invece, l’ordinanza è stata emessa a seguito di pubblica udienza,
come solitamente avviene per le sentenze.a questione è manifestamente
inammissibile.
•
•
•
L’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte Costituzionale) stabilisce che può essere sollevata questione di
costituzionalità “qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale”
PREGIUDIZIALITA’ DEL GIUDIZIO INCIDENTALE
La Corte poteva, una volta accolta la questione di costituzionalità, individuare
“quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come
conseguenza dalla decisione adottata” (art. 27 l. 87 del 1953)
Il Tribunale non avrebbe comunque potuto sindacare espressamente dinanzi
alla Corte anche la costituzionalità dell’ispirazione di fondo (cui fa riferimento
per escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma impugnata) della legge 40
– Omogeneità, chiarezza e univocità sono requisiti di ammissibilità dei referendum
abrogativi e non anche delle ordinanze di rinvio nei giudizi incidentali di
26 maggio 2009costituzionalità
47
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87
Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico
Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita
istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione,
viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la
questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti
i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le
indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma
precedente.
L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo
intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al
Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto
avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del
Consiglio regionale interessato.
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Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Art. 18 l. 11 marzo 1953 n. 87
La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua
competenza sono adottati con ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla
indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la
sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate
Art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87
La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di
legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei
limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara
altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come
conseguenza dalla decisione adottata.
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49
Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07
Il Giudice:
1.
accertato il diritto di Y ad ottenere l’accertamento diagnostico richiesto, condanna i
convenuti (Azienda U.S.L. e Ospedale) ad eseguire la diagnosi preimpianto
sull’embrione destinato ad essere trasferito nell’utero della Y, al fine di poter
accertare lo stato di salute dell’embrione stesso;
2.
Dispone che l’accertamento diagnostico sia effettuato, anche con tecniche invasive,
secondo metodologie che, in base alla scienza medica, offrano il maggior grado di
attendibilità della diagnosi ed il minor margine di rischio per la salute e le potenzialità
di sviluppo dell’embrione.
Art. 14 co. 5 l. 40: “i soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero e – a loro richiesta –
sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”.
Linee guida ministeriali 22.7.04: ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in
vitro, ai sensi dell’art. 14 co. 5, deve essere di tipo osservazionale.
“negare l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata richiesta ai sensi
dell’art. 14 della legge significherebbe dunque rendere impossibile una adeguata
informazione sul trattamento sanitario da eseguirsi, indispensabile sia nella
prospettiva
26 maggio 2009di una gravidanza consapevole, sia in funzione della tutela della salute
50
gestazionale della donna”.
Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07
In sostanza secondo la sentenza di Cagliari la legge 40 consente di effettuare diagnosi
preimpianto (nei limiti indicati)
Invece l’interpretazione restrittiva data dalle linee guida ministeriali è illegittima
26 maggio 2009
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Ordinanza Tribunale di Firenze 17.12.07
“la parte ricorrente agisce a tutela del diritto alla salute proprio e del nucleo familiare, del
diritto alla informazione nel caso di trattamento sanitario e del diritto di una libera e
cosciente procreazione…
È evidente che tale informazione non può essere collegata ad una fatua curiosità dei futuri
genitori, ma deve evidentemente essere posta in relazione alla necessità che i
trattamenti terapeutici siano accompagnati dalla informazione necessaria ad esprimere il
necessario consenso…
Un’altra lettura della norma necessiterebbe il ricorso alla valutazione di costituzionalità. Non
solo la necessità di tutelare situazioni uguali in modo uguale, ma anche la tutela della
salute di cui all’art. 32 Cost. e la necessità di salvaguardare la pari dignità di uomo e
donna impedendo quello che autorevole dottrina ha definito come la legislazione in
ordine al corpo della donna come luogo pubblico contro e oltre il suo privato
convincimento depongono per la lettura dell’art. 14 nel senso indicato”
“NON SOLO IRRAZIONALE MA ADDIRITTURA FUORI DAL SENSO MORALE è PENSARE
CHE SI DEBBA PROCEDERE ALL’IMPIANTO PER POI SUCCESSIVAMENTE ALLA
VALUTAZIONE CLINICA DEL FETO PROCEDERE AD UN ABORTO, CHE SAREBBE LA
CONSEGUENZA DEL RICONOSCERE LA ESISTENZA DI UN DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO NELLA LEGGE 40/04
IL MINISTRO HA CREATO UN ULTERIORE DIVIETO NORMATIVO VIOLANDO IL PRINCIPIO
DI LEGALITA’
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Tar Lazio – Sezione terza quater – sentenza 31 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008, n. 398
• la World Association Reproductive Medicine - Warm – associazione che organizza
e rappresenta gli interessi collettivi di centri e di professionisti svolgenti attività di
procreazione medicalmente assistita, impugna, chiedendone l’annullamento, il
decreto ministeriale contenente le linee guida in tale materia.
• la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità e
violazione dei principi comuni in materia di tutela della salute laddove sotto il titolo
“misure di tutela degli embrioni, sperimentazione sugli embrioni umani in relazione
all’articolo 13 della legge 40/2004 prevede che:” è proibita ogni diagnosi pre
impianto a finalità eugenetica” ed aggiunge “ogni indagine relativa allo stato di
salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”. Lamenta, inoltre, il falso supposto di fatto e diritto e la
violazione degli articoli 12, 13 e 14 della Convenzione di Oviedo.
• mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e si consentono interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle Linee
Guida tale possibilità viene contratta al punto di essere limitata alla sola
”osservazione” dell’embrione.
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53
•
la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irrazionalità del provvedimento gravato
nella parte in cui sotto il titolo “Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni” si impone,
all’articolo 14, commi 2 e 3, la creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre e il
loro contestuale impianto e si fa divieto della crioconservazione tranne ipotesi del tutto eccezionali.
•
Da ciò rileva la pretesa violazione dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione. Nell’ostacolo alla
procreazione assistita, derivante sempre da tale norma, rileva anche la violazione degli articoli 2 e 3 della
Costituzione in considerazione del fatto che la stessa deprimerebbe la genitorialità intesa come
espressione della personalità umana. La questione proposta dalla Warm, consistente nella censura delle
Linee Guida nella parte in cui non consentono la crioconservazione degli embrioni al fine dell’impianto e
ne prevedono la formazione in un numero limitato fino ad un massimo di tre, da impiantare
contestualmente, pur proposta avverso le prime, vale a dire avverso un atto a contenuto generale di fonte
secondaria, tocca, nella realtà, l’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40
•
La loro contestazione non può che passare, pertanto, attraverso un’eventuale questione di costituzionalità
della norma di legge che ne costituisce il letterale fondamento
La preoccupazione manifestata, in primis, dalle due disposizioni esposte sembra essere, in buona
sostanza, quella di pervenire ad un unico impianto allo scopo precipuo di evitare la crioconservazione
che sarebbe, invece, indispensabile nel caso in cui dovesse essere prodotto un numero di embrioni
superiore a quello effettivamente impiantabile, in ogni caso superiore a 3.
La pratica approvata modifica quanto fino ad ora seguito presso i Centri di fecondazione ove, in genere,
si inseminavano un numero di ovociti, quando possibile, superiore a tre, con l'obiettivo di poter
impiantare un numero di embrioni pari a due o tre, di buona qualità, che dessero concrete speranze di
gravidanza e si procedeva al congelamento degli embrioni in sovrannumero provvedendosi al loro
trasferimento in successivi cicli nel caso in cui non si fosse instaurata la gravidanza al primo tentativo.
Tutto questo con una variabilità che dipendeva dai diversi fattori da considerare quali, oltre alla qualità
degli embrioni cui si è appena accennato, l’età della donna e i precedenti esiti di altre procedure di
procreazione medicalmente assistita; in buona sostanza in diretta correlazione con le probabilità di
26 maggio
2009
54
riuscita
del procedimento
di procreazione medicalmente assistita.
•
•
•
Sembra al Collegio che la nuova disciplina, che dichiara di essere ispirata allo scopo “…. di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” contrasti con
l’articolo 3 della Costituzione nella misura in cui rivela una sua intrinseca irrazionalità violando il canone
di ragionevolezza, contrasti ancora con il medesimo articolo 3 per quanto attiene alla parità di
trattamento e con l’articolo 32 della Costituzione nella misura in cui consente pratiche che non
bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione.
•
la finalità dichiarata all’articolo 1 della legge n. 40 del 2004, è quella di disciplinare il ricorso alle
tecniche della procreazione medicalmente assistita utilizzabili per favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi
Tale fine viene perseguito, peraltro, non in modo assoluto ma in modo affievolito dalla necessità che la
tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata concretamente sia tale da consentire di
raggiungere concrete aspettative di gravidanza. Ed invero, nel caso di impianto contemporaneo di due o
tre embrioni, la legge ammette implicitamente che nel caso in cui un solo embrione dia luogo ad una
gravidanza, gli altri possano disperdersi.
Se fosse stata riconosciuta, all’embrione, una tutela estesa fino alla sua latitudine massima, allora la
disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 14, avrebbe dovuto consentire la produzione e
l’impianto di un solo embrione alla volta al fine di evitare il sacrificio degli altri contemporaneamente
impiantati.
•
•
•
•
allora non si comprende la ragione della previsione che impone la produzione di embrioni in numero tale
da rendere possibile l’effettuazione di un unico impianto e comunque in numero non superiore a tre e la
ragione del sostanziale divieto di crioconservazione, ammessa nella sola ipotesi di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna insorto successivamente alle fecondazione.
La predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili,
imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico
curante,
sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente
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55
assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell’embrione
–
procreazione) che la legge n. 40 del 2004 sembra voler perseguire.
• Ed ancora, non tiene in nessuna considerazione la circostanza che nel caso
della procreazione medicalmente assistita si è in presenza di un trattamento
sanitario, vale a dire di una “pratica terapeutica tesa a sopperire ad
alterazioni dell’organismo” per la cui somministrazione dovrebbe essere
riconosciuta, al medico curante, la possibilità di una valutazione del singolo
caso sottoposto al trattamento. Ma le disposizioni di cui si discute sembrano
incorrere anche in un contrasto con il diritto alla salute sancito dall’articolo
32 della Costituzione. Infatti, la limitazione del numero degli embrioni
producibili e contestualmente impiantabili e il divieto della loro
crioconservazione – se non nella circoscritta ipotesi prima descritta –
comporta che nell’ipotesi, tutt’altro che improbabile, di un tentativo non
andato a buon fine è necessario assoggettare la donna ad un successivo
trattamento ovarico, ad una pratica medica che comporta in sé il rischio della
sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in
esigenze di carattere medico il suo fondamento. Pratica che, oltre a
prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze sul piano fisico e
psicologico della paziente ad essa sottoposta, appare addirittura in contrasto
con i principi ai quali la legge n. 40 del 2004 dichiara di volersi ispirare, e
che risultano espressamente enunciati nell’articolo 4, comma 2, lettera a)
nella parte in cui si afferma che uno dei principi di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è quello della “minore
invasività”.
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Il TAR
• accoglie in parte il ricorso relativamente al sesto motivo di
gravame e per l’effetto annullare la disposizione delle
Linee Guida in materia di procreazione medicalmente
assistita approvate con D.M. 21 luglio 2004 nella parte
riguardante le Misure di Tutela dell’embrione laddove si
statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli
embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5,
dovrà essere di tipo osservazionale.
• sospende il giudizio e rimette alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14,
commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, per
contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione.
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LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE
E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
Art. 7 - Legge n. 40/2004
(G.U. 30/4/2008)
le principali novità delle nuove linee guida:
• la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA)
viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali
sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e
C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali
è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di
infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il
partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un
figlio a queste coppie;
• l’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un
adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una
consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore;
• l’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità
di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di
diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa
sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa
parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40.
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58
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009
QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI
ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE DELL’ART. 14 CO. 2 E 3 DELLA
LEGGE 40/04 nella parte in cui prevede la formazione di un numero limitato di
embrioni fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la
crioconservazione di embrioni al di fuori delle limitate ipotesi ivi previste.
“ammettere la possibilità di impianto di più embrioni nella consapevolezza che alcuni
di essi potranno disperdersi, significa accettare che per una concreta aspettativa di
gravidanza è necessario procedere ad un impianto superiore all’unità e accettare,
altresì, che alcuni di tali embrioni o anche uno solo possano andare dispersi. Cioè in
queste situazioni la legge accetta che la tutela dell’embrione affievolisca per lasciare
spazio al fine perseguito, cioè ricorrere a tecniche che diano concrete speranze di
successo”.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009
“SE LA FINALITA’ DELLA LEGGE E’ INDIVIDUARE UN GIUSTO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELL’EMBRIONE E ESIGENZA DI
PROCREAZIONE IL LIMITE DEI TRE EMBRIONI E’ IRRAGIONEVOLE SE
NON TIENE CONTO DELLA DIVERSITA’, NELLA PRATICA, DELLE
SINGOLE SITUAZIONI MEDICHE.
SE IL MEDICO HA QUEL RUOLO DI FILTRO CHE LA LEGGE 40 GLI HA
ASSEGNATO, QUESTO E’ UNO DEI CAMPI IN CUI PUO’ E DEVE
ESPLETARSI IL SUO POTERE MEDICO-DISCREZIONALE.
INOLTRE LA LEGGE CONTRASTA CON L’ART. 32 COST. PERCHE’ IMPONE
CICLI DI FIV CHE, FIN DAL PRINCIPIO, OFFRONO SCARSE
PROBABILITA’ DI SUCCESSO, COSTRINGENDO COSI’ LA DONNA A
SOTTOPORSI A RIPETUTI TRATTAMENTI INVASIVI RISCHIOSI PER LA
SUA SALUTE”
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009
“La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla
discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, in
continua evoluzione e su cui si fonda l’arte medica.
La regola di fondo deve essere l’autonomia e responsabilità del medico che, con il
consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.
La previsione della creazione di un numro di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si
sottopone alla procedura si pone in contrasto con l’ART. 3 COST. SOTTO IL
DUPLICE PROFILO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI QUELLO
DI UGUAGLIANZA IN QUANTO IL LEGISLATORE RISERVA IL
MEDESIMO TRATTAMENTO A SITUAZIONI DISSIMILI, nonché CON
L’ART. 32 COST. PER IL PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA DONNA –ED
EVENTUALMENTE DEL FETO”.
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La procreazione medicalmente assistita in italia