CONVENZIONI ASSICURATIVE 2005
1. Guida alle convenzioni assicurative
2. Polizza Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi
3. Polizza Tutela Legale e Peritale
CONVENZIONI MULTIRISCHI ARCI PESCA FISA
QUADRO RIASSUNTIVO
Assicurati
Ordinari
Dirigenti
Guardia pesca
Volontari
Morte
Lesioni
Spese
mediche
€
v.tabella
25.823,00 soci
€ 1.595,00
ordinari
€
v.tabella
25.823,00 soci
€ 2583,00
dirigenti
Diaria da:
Tutela
-Ricovero/Gesso Legale
-Periodo riposo
Responsabilità
Civile
Verso Terzi
€ 258.228.45
€ 15,50
€
5.146,57
€ 516.456,89
€ 7,75
€
€
10.329,14 1.032.913,79
Circoli
Società
sportive
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GUIDA ALLE CONVENZIONI ASSICURATIVE ARCI PESCA FISA
Le convenzioni assicurative ARCI PESCA FISA sono legate alla tessera (polizze individuali)
ed al certificato di adesione (polizze per i circoli/società sportive)
TESSERA
La tessera ARCI PESCA FISA da diritto, senza distinzione di attività praticata, alle garanzie
assicurative Infortuni (morte e lesioni) e Responsabilità Civile verso Terzi.
Le polizze legate alla tessera sono di due tipi:
-“SOCIO ORDINARIO”
-“DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/ VOLONTARIO”
Le garanzie saranno operanti:
-
-
durante lo svolgimento delle attività statutarie;
per le attività turistico/ricreative,per la pratica degli sports,per la preparazione e gli
allenamenti anche individuali,a corsi e gare sportive,nonché nello svolgimento dei
preliminari;
per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita da appositi
accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto(anche automezzi di noleggio da
rimessa appositamente noleggiati con autista) o di proprietà dell’ARCI PESCA FISA,dei
suoi Organi Periferici e dei Circoli/Società.
Per i possessori di tessera “DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/VOLONTARIO”-oltre a quanto
previsto ai precedenti punti- le garanzie saranno operanti quando nell’ambito delle loro funzioni
partecipano a riunioni organizzative e missioni compreso il rischio in itinere anche con i mezzi
propri o come trasportati su mezzo di altro convocato.
GARANZIA INFORTUNI
Per la garanzia infortuni l’assicurazione è prestata con gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che
producano:
-
la morte
una o più lesioni previste nelle tabelle “socio ordinario” “socio dirigente” allegate
Dette tabelle indicano l’indennizzo che verrà corrisposto in base alla lesione subita e comportano
notevoli vantaggi: trasparenza rispetto all’indennizzo dovuto; tempestività nei tempi di chiusura
dell’istruttoria e di liquidazione; semplificazione degli adempimenti a carico dell’infortunato; equità
nel trattamento di tutti i tesserati.
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Estensioni particolari valide per gli associati
-
Rischio volo
-
Spese Mediche – Spese in caso di ricovero ed in caso di intervento chirurgico ina Day
Hospital per Infortunio
Entro il limite della somma assicurata e sempreche’ sostenute in dipendenza degli eventi
garantiti verranno rimborsate le spese sostenute:
1. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all’intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi
applicate durante l’intervento);
2. assistenza medica,cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami
diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3. rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono;
4. cure mediche e trattamenti fisioterapici riabilitativi effettuati nei 120 giorni successivi al
ricovero od all’intervento chirurgico entro il limiti massimo di E 258,22 per evento;
-
Danno Estetico
Qualora l’assicurato, in seguito ad infortunio, riporti al viso lesioni che comportino
interventi di chirurgia ricostruttiva verranno rimborsate le spese sostenute fino ad E 1549,37.
-
Perdita anno scolastico
In favore di assicurati studenti che frequentano scuole italiane di istruzione primaria e
secondaria, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata che, a motivo dell’entità
delle lesioni, dovesse comportare l’impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo
che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell’anno scolastico,
verrà liquidato un capitale pari a E 1.032,91
Per i possessori di tessera “DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/VOLONTARI” – oltre a
quanto previsto ai precedenti punti verra’ corrisposta un’indennità giornaliera di E 15,50
per:
- ricovero reso necessario da infortunio (per lesioni previste nella tabella) e/o da malattia
contratta in servizio o per causa di servizio, in Ospedale o Istituto di cura;
- il periodo dell’eventuale gessatura o contenzione con bende gessate o tutore equivalente
anche senza ricovero, per una durata massima di 300 giorni dedotta una franchigia di 5 giorni,
su presentazione di cartella clinica o certificato di avvenuta guarigione e asportazione del gesso
o di tutore equivalente, debitamente sottoscritto.
3
Inoltre nel caso di lesioni non rientranti tra quelle per cui è fissato un indennizzo,quando dal foglio
del Pronto Soccorso risulta che l’assicurato ha necessità di un periodo di riposo,verrà corrisposta
una indennità giornaliera di € 7,75 per un massimo di 30 gg.,dedotta una franchigia di 5 gg..
Per questa indennità non si terrà conto di eventuali ulteriori certificati.
Viene altresì prestata una garanzia assicurativa per il contagio accidentale da virus H.I.V. contratto
per cause di servizio con un capitale assicurato di € 51.645,69.
Alla tessera “DIRIGENTI/GUARDIA PESCA/VOLONTARI” è legata automaticamente anche la
polizza “ TUTELA LEGALE E PERITALE”(>): massimale € 5.164,57.
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenni gli Associati per quanto siano tenuti a pagare
quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività organizzate dall’Associazione.
Sono considerati terzi tra loro i soci delle Societa’ sportive ed i soci delle stesse aderenti alla ARCI
PESCA FISA nei confronti di quest’ultima, e i suoi Organi Periferici
ESTENSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia si intende estesa al rischio derivante:
-
dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante
dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand, in tutto il mondo;
dalla proprietà e/o custodia e/o dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e
striscioni, ovunque installati, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la
garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori.
La garanzia Responsabilita’ Civile verso Terzi viene prestata con una franchigia di E 103,29
per ogni sinistro, limitatamente a danni a cose
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MASSIMALI POLIZZA ORDINARIA
Garanzia infortuni:
€ 25.823,00 in caso di morte
v. “tabella soci ordinari” (Allegato A) in caso di lesioni
€ 1.595,00 spese mediche
Garanzia R.C.T.
€ 258.228,45 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose od animali di loro proprietà , ma con il limite di:
€ 258.228,45 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni
personali e di:
€ 258.228,45 per danni a cose ed animali,anche se appartenenti a più
persone.
MASSIMALI POLIZZA “DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/ VOLONTARIO”
Garanzia infortuni:
€ 25.823,00 in caso di morte
v. “tabella soci dirigenti”” (Allegato A) in caso di lesioni
€ 2.583,00 spese mediche
€ 15,50 indennità giornaliera
€ 7,50 periodo di riposo
Garanzia R.C.T.
€ 516.456,89 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose od animali di loro proprietà , ma con il limite di:
€ 516.456,89 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni
personali e di:
€ 516.456,79 per danni a cose ed animali,anche se appartenenti a più
persone.
:
Alla tessera”DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/VOLONTARI è legata automaticamente anche la
polizza TUTELA LEGALE E PERITALE ( >): massimali € 5.146,57 per sinistro e per anno.
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IL CERTIFICATO DI ADESIONE ARCI PESCA FISA
Il certificato di adesione da’ diritto all’assicurazione automatica R.C.T.(responsabilità civile verso
terzi) per le manifestazioni sportive,ricreative e culturali organizzate dall’ARCI PESCA FISA dai
suoi Organi centrali e periferici,dalle società e circoli affiliati.
Massimali di garanzia:
Garanzia R.C.T.
€ 1.032.913,79 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose od animali di loro proprietà , ma con il limite di:
€ 1.032.913,79 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni
personali e di:
€ 1.032.912,79 per danni a cose ed animali,anche se appartenenti a più
persone.
:
Alla tessera”DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/VOLONTARI è legata automaticamente anche la
polizza TUTELA LEGALE E PERITALE (>): massimali € 5.146,57 per sinistro e per anno.
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POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE
Con la polizza la compagnia assicuratrice assume a proprio carico in luogo dell’ARCI PESCA
FISA ,dei suoi organi centrali e periferici,delle società e circoli e dei suoi associati possessori
della tessera “Dirigente/Guardia pesca/Volontari” gli oneri, le spese e competenze del legale
liberamente scelto dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di
parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.
Le garanzie valgono per:
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli
derivanti dalla circolazione stradale, purchè conseguenti ad incidente. La garanzia è
operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato:
- la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o
assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi causa. La società assicuratrice rimborsa le spese di difesa sostenute quando la
sentenza sia passata in giudicato;
- l’esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli art.
2392, 2394 e 2395 del Cod.Civ. ove, ai sensi dell’art.1917 del Cod.Civ., risultino adempiuti
gli obblighi dell’assicuratore di responsabilità civile degli Assicurati.
- Recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento delle
attività istituzionali sia in fase trasgiudiziale che giudiziale.
- Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi
dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata sempreche’ connessi
all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza.
- La società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e
amministrativa.
Massimali:
ARCI PESCA FISA (organi centrali e periferici) Società/Circoli
€ 10.329,14 per caso assicurativo e per anno
DIRIGENTE/GUARDIA PESCA/VOLONTARI
€ 5.164,57
per caso assicurativo e per anno
DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri deve essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A.-Attività e
Rappresentanze Assicurative S.r.l.- Via Brigata Liguria 105r 16121 GENOVA entro 7 giorni
dall’evento o dal momento in cui il Contraente,l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la
possibilità.
A puro titolo esemplificativo si elencano i dati e gli elementi che sarà opportuno indicare nella
denuncia:
- nome e cognome / nome del circolo o società
- indirizzo e telefono
7
-
data di nascita
tipo di assicurazione socio “ordinario” “dirigente/guardia pesca/volontari”
numero di tessera /numero di certificato di adesione
data del sinistro
luogo del sinistro
breve descrizione delle modalità con cui è avvenuto il sinistro
lesioni subite / danni subiti/danni prodotti
testimoni presenti al fatto
autorità intervenute
Nel caso di produzione di documentazione (certificati medici,fatture o comunque giustificativi di
spese,preventivi ecc.) è preferibile inviare fotocopia delle stesse riservandosi di esibire gli originali
in fase di liquidazione.
Una copia della denuncia del sinistro dovrà essere inviata alla Direzione Nazionale ARCI PESCA
FISA Via Pescosolido 76 00158 ROMA per consentire alla stessa di avere un quadro aggiornato
della situazione ed intervenire per sollecitare un rapido disbrigo delle pratiche.
La Direzione Nazionale è a disposizione per tutte le informazioni sullo stato di liquidazione delle
pratiche (tel.06 4511704).
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NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
IN CASO DI LESIONE COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO ED INVIARE LO
STESSO A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE CON RICEVUTA DI RITORNO ENTRO 7 GIORNI DALL'ACCADUTO A :
ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L.
VIA B. LIGURIA 105 R – 16121 -GENOVA
ALLEGARE AL MODULO DI DENUNCIA LESIONE DA INDIRIZZARE ALL’A.R.A.:
-
FOTOCOPIA DELLA TESSERA ASSOCIATIVA IN CUI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
ESSERE RIPORTATI I SEGUENTI DATI: TIPO E NUMERO DI TESSERA; NOMINATIVO E DATA
DI NASCITA DELL’ASSOCIATO; CIRCOLO E/O SOCIETA’ DI APPARTENENZA; DATA DI
RILASCIO, PENA LA DECADENZA DI OGNI GARANZIA ASSICURATIVA
CONSENSO AD ARA S.R.L. AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI
PERSONALI DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
-
FOTOCOPIA CODICE FISCALE
-
FOTOCOPIA DEL PRIMO CERTIFICATO MEDICO DA CUI DOVRA' RISULTARE INEQUIVOCABILMENTE LA DIAGNOSI E
LA PROGNOSI
-
ACCERTAMENTO RADIOLOGICO (SE RICHIESTO) E RELATIVO REFERTO DAI QUALI DOVRA’ RISULTARE
L’IDENTITA’, LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’INDAGINE E IL TIPO DI LESIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL
RIMBORSO
-
COPIA CONFORME CARTELLA CLINICA ( PER LE LESIONI IL CUI RIMBORSO E’ SUBORDINATO ALL’INTERVENTO
CHIRURGICO )
N.B.: ANCHE PER LE LESIONI PARTICOLARI CONTENUTE IN POLIZZA E VERIFICATESI ENTRO 60 GIORNI DALL’EVENTO
OCCORRE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA.
*** ATTENZIONE ***
IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA EVIDENZIATA NECESSARIA AD UNA CORRETTA
VALUTAZIONE DELLA LESIONE RIPORTATA NON SARA’ POSSIBILE DAR CORSO ALLA VOSTRA
PRATICA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:
-
MODULO DI DENUNCIA DEBITAMENTE COMPILATO
-
CERTIFICATO DI MORTE ( IN ORIGINALE )
-
STATO DI FAMIGLIA ( IN ORIGINALE )
-
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI SUCCESSORI
-
VERBALI AUTORITA' INTERVENUTE
-
CARTELLA CLINICA E COPIA REFERTO AUTOPTICO O CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LE CAUSE CLINICHE
CHE HANNO PROVOCATO IL DECESSO
-
EVENTUALI DICHIARAZIONI DI TERZI PRESENTI AL FATTO
-
EVENTUALI ARTICOLI DI STAMPA
INVIARE LA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA ALLA ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L.
PER OGNI DUBBIO CHE DOVESSE INSORGERE L'ASSICURATO POTRA' RIVOLGERSI A
ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L. TELEFONO 010 / 5443851-2 - TELEFAX 010 / 5959498
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MODULO DENUNCIA LESIONI CONVENZIONE ARCI PESCA FISA
( DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO )
DATI ANAGRAFICI DELL' INFORTUNATO
COGNOME:____________________________________________NOME:______________________________________________
PATERNITA’ (OBBLIGATORIA IN CASO DI MINORE) : _____________________________________________________________
INDIRIZZO VIA:__________________________________________________________________N.: ________________________
COMUNE:_________________________________________________________PROVINCIA:__________C.A.P.: ______________
CODICE FISCALE:__________________________________________ TELEFONO: ___________ / _________________________
NATO A:________________________________________________________________________IL:_________________________
ATTIVITA’ PRATICATA_____________________________________________________________________________________
TIPO DI TESSERA : Socio Ordinario
- Dirigente/Guardia Pesca Volontari
ESTREMI SULL’INFORTUNIO
DATA INFORTUNIO:__________________________________ GARA/ALLENAMENTO : __________________________________
LUOGO:_______________________________________________________________ PROVINCIA_________________________
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: ____________________________
TESTIMONI:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
INFORTUNIPRECEDENTI? (SI / NO ): ___________________________ IN DATA: ________________________________________
LESIONI RIPORTATE:_________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO: _________________________________ FIRMA: _____________________________________________________
NUMERO DI TESSERA _______________________________________
DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA’
SOCIETA’:___________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO:_________________________________________________ C.A.P.:________________PROV.: ____________________
TEL:___________/ ____________________ AFFILIAZIONE NR. ___________________________ DEL ______________________
TIMBRO
FIRMA
____________________
___________________________
INVIARE A ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L.
VIA B. LIGURIA 105/R – 16121 GENOVA
10
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO di RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
ARCI PESCA FISA
COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO ED INVIARE LO STESSO A MEZZO
RACCOMANDATA POSTALE CON RICEVUTA DI RITORNO ENTRO 7 GIORNI DALL'ACCADUTO A :
ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L.
VIA BRIGATA LIGURIA 105/R – GENOVA 16121
ALLEGARE AL MODULO DI DENUNCIA :
-
FOTOCOPIA
DELLA
TESSERA
ASSOCIATIVA
IN
CUI
DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE RIPORTATI I SEGUENTI DATI: NUMERO DI
TESSERA; NOMINATIVO E DATA DI NASCITA DELL’ASSOCIATO; CIRCOLO
E/O SOCIETA’ DI APPARTENENZA; DATA DI RILASCIO, PENA LA
DECADENZA DI OGNI GARANZIA ASSICURATIVA
-
CONSENSO AD ARA S.R.L. AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
-
EVENTUALI DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI PRESENTI AL FATTO
-
EVENTUALE COPIA DEL VERBALE REDATTO DA GIUDICI DI GARA E/O DIRETTORE DI CORSA (SE L' EVENTO E'
AVVENUTO DURANTE UNA COMPETIZIONE)
-
EVENTUALE COPIA DEL VERBALE REDATTO DALL'AUTORITA' INTERVENUTA SUL LUOGO DEL SINISTRO
-
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE
IL DANNEGGIANTE DOVRA' INFORMARE IL DANNEGGIATO DI RIVOLGERSI PER
LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO AD ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE
ASSICURATIVE S.R.L. – VIA BRIGATA LIGURIA 105 R - 16121 GENOVA
IL DANNEGGIATO NEL CASO DI DANNI A COSE DOVRA' PRODURRE:
-
RICHIESTA DANNI
-
PREVENTIVO, FATTURA O COMUNQUE GIUSTIFICATIVI SPESE ( IN ORIGINALE )
-
FOTOGRAFIE DEI PARTICOLARI DANNEGGIATI
-
COPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE ( NEL CASO L'OGGETTO DANNEGGIATO FOSSE UN' AUTOVEICOLO)
-
EVENTUALI DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI PRESENTI AL FATTO
NEL CASO DI LESIONI PERSONALI DOVRA' PRODURRE:
-
DOCUMENTAZIONE MEDICA
-
GIUSTIFICATIVI SPESE MEDICHE ( IN ORIGINALE )
-
CERTIFICATO DI GUARIGIONE
-
EVENTUALI DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI TERZI PRESENTI AL FATTO
PER OGNI DUBBIO CHE DOVESSE INSORGERE L'ASSICURATO POTRA' RIVOLGERSI A
ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE
TELEFONO 010 / 5443851-2- TELEFAX 010 / 5959498
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MODULO DENUNCIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
CONVENZIONE ARCI PESCA FISA
DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO E DA INVIARE A
ATTIVITA’ E RAPPRESENTANZE ASSICURATIVE S.R.L. VIA BRIGATA LIGURIA 105/R - 16121 GENOVA
DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE
COGNOME:_______________________________________________ NOME: ____________________________________________
PATERNITA' E MATERNITA’ (obbligatoria in caso di minori) :
_________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO VIA: ____________________________________________________________________ N.: _______________________
COMUNE: ____________________________________________________________ PROVINCIA: __________ C.A.P.: ___________
CODICE FISCALE: ________________________________________ TELEFONO: ___________ / ____________________________
NATO A: _____________________________________________________________________ IL: ___________________________
ATTIVITA’ PRATICATA _______________________________________________________________________________________
TIPO DI TESSERA : Socio Ordinario
- Dirigente/Guardia Pesca Volontari
SOCIETA': _________________________________________________ DATA RILASCIO TESSERA: _________________________
PROFESSIONE: ______________________________________________________________________________________________
ESTREMI DEL SINISTRO
DATA SINISTRO:_____________________________________________GARA/ALLENAMENTO:_____________________________
LUOGO:________________________________________________________PROVINCIA:__________________________________
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
SONO INTERVENUTE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA? SE SI QUALI?
POLIZIA
CARABINIERI
VIGILI URBANI
DELLA
LOCALITA’:
__________________________________
DANNI PROVOCATI: __________________________________________________________________________________________
TESTIMONI: _________________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO: _____________________________________________________________________________________________
N. TESSERA : ___________________________ FIRMA: ________________________________________________________
DATI DANNEGGIATO
COGNOME:
____________________________________________________NOME:________________________________________
INDIRIZZO VIA:_________________________________________N.:_________COMUNE:__________________________________
PROVINCIA:_______________C.A.P.:____________________TELEFONO:_____________________/_________________________
DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA'
SOCIETA':_________________________________________________________C.A.P._________________PROV:______________
COMUNE: ________________________________INDIRIZZO:_________________________________________________________
TEL:________________./_________________________AFFILIAZIONE N:___________________________DEL:_________________
TIMBRO:________________________________
FIRMA______________________________________________
12
CONVENZIONE MULTIRISCHI
ASSICURAZIONE LESIONE / MORTE E
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Alla convenzione vengono attribuiti i seguenti numeri di polizza:
• n.° 002/3863020 ramo infortuni
• n.° 023/3863021 ramo R.C.T.
CONTRAENTE :
DOMICILIO:
ARCI PESCA FISA
VIA PESCOSOLIDO, 76
00158 ROMA
CODICE FISCALE:
97044290589
EFFETTO :
SCADENZA :
ore 24 del 31.12.2003
ore 24 del 31.12.2006
Emessa a ……….. in quattro originali il:…………………
IL CONTRAENTE
LA SOCIETA’
13
DEFINIZIONI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Contraente: il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
Assicurato: la persona o l’Ente garantito dalla copertura assicurativa.
Associato: ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente alla Contraente che svolge l’attività
prevista dallo statuto dell’Associazione
Società: la società sportiva aderente all’ARCI PESCA FISA
Beneficiario: il soggetto designato dall’Assicurato ad incassare l’indennità prevista in caso di
morte dell’Assicurato stesso.
Impresa: la Compagnia di assicurazioni.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennizzo: la somma dovuta dall’impresa in caso di sinistro.
Massimale: l’importo massimo della prestazione dell’Assicuratore
Scoperto: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato
a termini di polizza, viene dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato
che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Trattamento chirurgico: provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con
necessità di almeno 1 pernottamento in istituto di cura.
Lesione: a termini del presente contratto è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di
una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purché determinata da evento
fortuito, violento ed esterno.
Day Hospital: Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare
prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella
clinica.
Istituto di cura: Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Centri di fisioterapia e riabilitazione,
Day Hospital regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono
convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno
prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per
soggiorni, le strutture per anziani.
Ricovero: periodo di degenza, in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza
avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
14
1.0
- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Tra la Spett.le ARCI PESCA FISA in seguito denominata Contraente, domiciliata in Roma, Via
Pescosolido, 76 ROMA - la quale agisce nell’interesse dei suoi Associati e la Spett.le
………………., con sede in ………………, in seguito denominata Società, viene stipulata la
seguente convenzione per le garanzie contro le lesioni/morte e la responsabilità civile verso terzi a
favore dell’ARCI PESCA FISA, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società e dei suoi
associati, la quale s’impegna a non stipulare accordi similari.
2.0
- GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE
2.1
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni tre, con inizio dalle ore 24 del 31
dicembre 2003 e termina alle ore 24 del 31 dicembre 2006, salvo la possibilità per le parti di
rescindibilità alla scadenza anniversaria annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso
di almeno 90 giorni. In mancanza di disdetta data da una delle parti, la Convenzione è prorogata per
la durata di un anno, e così successivamente.
2.2
DENUNCIA DEI SINISTRI - COMPETENZA TERRITORIALE
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’assicurato:
• alla sede dell’A.R.A. – Attività e Rappresentanze Assicurative S.r.l. – Via Brigata Liguria 105 r 16121 Genova;
2.3
CLAUSOLA ARBITRALE
Per ogni controversia che potrà insorgere fra ARCI PESCA FISA e Società Assicuratrice
riguardante l’esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma cui le parti
potranno ricorrere qualora non si riesca a comporla attraverso arbitri amichevoli, da nominarsi in
accordo fra le parti, entro 60 giorni dall’insorgere della contestazione, e secondo quanto previsto
dalla formula dell’arbitrato nelle C.G.A. nel testo edito dall’ANIA e vigente al momento della
decorrenza del precedente contratto.
Ogni eventuale controversia insorta direttamente tra l’ARCI PESCA FISA e la Società, verrà
devoluta ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due da ciascuna
delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune accorto tra i primi due. In
mancanza di loro accordo il Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale di
Roma. Il Collegio degli Arbitri dovrà rendere la sua decisione entro tre mesi con giudizio d’equità e
senza vincoli di forma, a condizione che vengano rispettate le norme del contraddittorio tra le Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze del terzo Arbitro.
Per ogni controversia che dovesse insorgere:
• fra il singolo socio assicurato e la Società Assicuratrice,
• o singolo socio assicurato e terzi con chiamata in garanzia od intervento della Società
Assicuratrice, e/o dell’ARCI PESCA FISA.
si conviene, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 CPC, che sarà esclusivamente competente il
Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
2.4
INCASSO DEGLI ACCONTI E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il conguaglio del premio in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi
iscritti previsti alla sezione premi Assicurativi.
I premi vengono quindi registrati:
15
• per la garanzia lesioni/morte come polizza N. …………….
• per la garanzia responsabilità civile terzi come polizza N. ……………….
Premesso che l’importo complessivo previsto alla SEZIONE PREMI (numero adesioni – premio
unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun
anno assicurativo, entro la data del 28 febbraio di ciascun anno l’ARCI PESCA FISA fornirà alla
Compagnia l’elenco riportante il numero degli iscritti suddivisi per tipo di attività e delle società
aderenti, riferito all’anno assicurativo decorso e ciò ai fini della regolazione del premio che la
Contraente si impegna a perfezionare entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione dei
dati.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione
resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 cui il pagamento del premio comprensivo delle
eventuali spese come sopra calcolate verrà effettuato.
Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri
documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione della Società per
eventuali controlli.
2.5
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La Compagnia può recedere dal contratto di Assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito
al precedente articolo 2.1.
2.6
CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla TAVERNA S.p.A. di
Brokeraggio Assicurativo - Genova - P.zza della Vittoria 9, e di conseguenza, tutti i rapporti
inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker.
2.7
ALTRE ASSICURAZIONI
Gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da
essi stipulate.
2.8
DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA’
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del
rischio.
2.9
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La Contraente, anche per conto degli Assicurati, con la firma del contratto dichiara di conoscere ed
accettare le condizioni tutte della presente Convenzione che dichiara di avere ricevuto, anche agli
effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
2.10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.11 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
16
2.12 BUONA FEDE
L’omissione da parte della Contraente e/o degli assicurati di dichiarazioni o circostanze
eventualmente aggravanti il rischio, così come eventuali omissioni od errori nella descrizione dei
rischi e/o incomplete ed inesatte dichiarazioni della Contraente e/o degli assicurati all’atto della
stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non costituiscono una limitazione alla
copertura assicurativa né pregiudicano il diritto al risarcimento di eventuali danni occorsi
sempreché tali errori, omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
La Contraente si impegna tuttavia a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al
maggior rischio che eventualmente ne fosse derivato con decorrenza dal momento in cui la
circostanza aggravante si è verificata.
La presente convenzione è regolata dalle condizioni che seguono.
3.0
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
3.1
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL' ASSICURAZIONE
Il rapporto di tesseramento con l'ARCI PESCA FISA dà diritto, senza distinzione di attività
praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative. Il rapporto di
tesseramento è certificato da apposito documento dell'ARCI PESCA FISA o della stessa
riconosciuto.
Per la ARCI PESCA FISA, i Titolari di incarichi associativi, la Società ed Organismi Associati
affiliati ed i loro Presidenti costituisce titolo il presente contratto.
3.2
DECORRENZA DELLA COPERTURA
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura con ogni singolo assicurato ha la durata di una
stagione sportiva e decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre e terminerà alle ore 24.00 del 31
dicembre dell'anno successivo, a prescindere dalla data di rilascio della tessera.
3.3
MANIFESTAZIONI RICONOSCIUTE
Le garanzie sono operanti nei confronti degli Assicurati anche in caso di partecipazione, e
qualunque titolo, a manifestazioni unitarie e/o organizzate da altre associazioni di Pesca Sportiva a
carattere nazionale e/o regionale.
3.4
VALIDITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione viene prestata per i rischi di infortunio in tutto il Mondo, per le garanzie di
responsabilità civile verso terzi escluso USA e Canada.
3.5
PAGAMENTO DELL’INDENNITA’
Per il caso di copertura Lesioni/Morte, il pagamento dell’indennità sarà effettuato in valuta corrente
e comunque in Italia.
3.6
OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
A) Le garanzie saranno operanti contro i rischi di responsabilità civile terzi o di Lesione/Morte nello
svolgimento delle attività statutarie, e successive delibere del Consiglio Nazionale, rientranti
negli scopi della Contraente; per le attività turistico ricreative, per la pratica degli sports, per la
preparazione e gli allenamenti, anche individuali, a corsi e gare sportive, nonché nello
svolgimento dei preliminari.
17
Si conviene altresì che la garanzia sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in
comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli
ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà dell’ARCI PESCA FISA, dei suoi Organi
Periferici e delle Società. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di
noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti
collettivi di complessi di atleti o di squadre.
B) Per gli assicurati in possesso della tessera D, oltre a quanto previsto al precedente punto A) le
garanzie saranno operanti anche nell’ambito delle loro funzioni, ed in occasione di riunioni
organizzative e missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri come trasportati
su mezzi di altro convocato.
Sono inoltre compresi in garanzia i rischi di responsabilità civile terzi e di infortunio sofferti
durante lo svolgimento di attività di volontariato, servizio civile e protezione civile rivolte alla
tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso
razionale.
C) Per l’ARCI PESCA FISA, i Comitati territoriali e le Società Sportive aderenti le garanzie
saranno operanti per tutte le attività di allenamento, gare, e manifestazioni sportive, ricreative
culturali da questi organizzate, compresa la conduzione di laghetti sportivi, le attività subacquee
e nautiche sempreché questi siano in regola con le vigenti norme di legge.
4.0 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.
4.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni la Contraente, tutti gli organi previsti nell'ordinamento
statutario, e successive delibere del Consiglio Nazionale, le Società, i Tesserati tutti alla ARCI
PESCA FISA, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a sensi di legge a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
sorte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche
per la responsabilità civile che possa derivare. alla Contraente, agli Organi previsti nell'ordinamento
Statutario o alle Società da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.
4.2
ESTENSIONE DEI TERZI
A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla Responsabilità Civile verso Terzi, sono
considerati terzi fra di loro i soci delle Società sportive e i soci delle stesse aderenti alla ARCI
PESCA FISA nei confronti di quest'ultima, e i suoi Organi Periferici.
4.3
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi, fra di loro, i coniugi, i genitori, i figli degli Assicurati, nonchè qualsiasi
altro parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti la lesione personale
in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante l'effettivo
svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano
contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
18
4.4
DIFESA DELL'ASSICURATO
In caso di definizione transattiva dei danno la Società ferma ogni altra condizione di polizza,
continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento dei grado di
giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
4.5
ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA' PERSONALE
L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale dei Tecnici e dei Presidenti di
Società, per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti in polizza per sinistro, i quali l restano,
ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di quanti elencati in premessa dei presente
articolo, con le Società o fra di loro.
4.6
COLLABORATORI
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'ARCI PESCA FISA, alle sue
strutture periferiche e alle Società per i danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette
e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori anche occasionali o comunque
addetti, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare e manifestazioni. La
Compagnia rinuncia ad avvalersi dei diritto di surrogazione nei confronti dei collaboratori predetti.
4.7
ESTENSIONE DI GARANZIA
La garanzia si intende estesa al rischio derivante:
9 dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante
dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, in tutto il mondo;
9 dalla proprietà e/o custodia e/o dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e
striscioni, ovunque installati, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la
garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori.
4.8 FRANCHIGIA
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con una franchigia di € 103,29 per ogni
sinistro, limitatamente a danni a cose.
5.0
CONDIZIONI PARTICOLARI LESIONI / MORTE
5.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura:
a) le persone individuate in polizza contro gli eventi fortuiti violenti ed esterni che producano una
o più lesioni previste nell’Allegato A. Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le “lesioni
particolari” previste nell’allegato elenco, purché determinate da evento fortuito violento ed esterno
e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dall’evento stesso;
b) le persone individuate in polizza contro gli eventi fortuiti violenti ed esterni che producano la
morte purché verificatasi entro un anno dall’accadimento dell’evento stesso e in conseguenza dello
stesso.
L’assicurazione vale per gli eventi che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività previste
nello statuto dell’Associazione.
5.2 ESCLUSIONI
Sono escluse dall’assicurazione le lesioni causate:
a) Durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di
carattere eccezionale;
b) Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta
abilitazione;
19
c) da infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, a trombosi cerebrale, ad embolia o rottura di
aneurisma.
d) Dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi subacquei e di aeromobili salvo quanto
previsto all’art. 6.1;
e) Dalla pratica di salto dal trampolino con sci o idrosci, bob, slittino (skeleton), sci acrobatico;
f) Dalla pratica di pugilato, paracadutismo e sport aerei in genere;
g) Dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;
h) Dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo spedizioni
esplorative o artiche, himalyane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
i) Da ubriachezza o da uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;
j) Da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche;
k) Da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
l) Da guerra o insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani;
m) Da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
n) Prima, durante e dopo l’anno 2000 direttamente causate dall’impossibilità per qualsiasi
computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o
dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso, di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva del calendario;
- acquisire elaborare memorizzare in modo corretto qualsiasi data in modo diverso
dall’effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in
conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi
perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in
modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica l’indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate
e derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
5.3
PRESTAZIONI
Le prestazioni sono regolamentate dalla normativa che segue. La singola prestazione è operante a
condizione che sia prevista in riferimento al tipo di tessera posseduto dall’assicurato.
5.4
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
5.4.1 CASO MORTE
In caso di morte dell’Associato, purché avvenuta entro un anno dall’evento assicurato ed a causa di
esso, la Società liquida agli eredi legittimi o testamentari la somma assicurata (vedi Sezione
“SOMME ASSICURATE”)
Nel caso in cui dopo il pagamento di un’indennità per lesione, ma entro due anni dal giorno
d’accadimento dell’evento che ha generato la lesione di cui sopra, ed in conseguenza dell’evento
stesso l’Assicurato muoia, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità pagata
per lesione e quella assicurata per il caso morte.
5.4.2 CASO LESIONI
La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista dalla tabella allegata, per le lesioni che
siano causate da un evento assicurato.
20
5.5
DENUNCIA DELLE LESIONI E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia delle lesioni, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che le
hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la
loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A. S.r.l. Via Brigata Liguria
105r - 16121 GENOVA, entro 7 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui il Contraente,
l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli
artt.1913 e 1915 del Cod. Civ.
La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona
lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture o lesioni particolari è
necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia
redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura
ecct.).
Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l’indennizzo che risulti dovuto,
provvede al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in valuta corrente.
L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici della
Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
5.6
DENUNCIA DELLA MORTE E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che
l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve
essere fatta per iscritto ed inviata ad A.R.A. S.r.l. – Via Brigata Liguria, 105 r - 16121 GENOVA,
entro 7 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano
avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Cod. Civ.
5.7 PRECISAZIONI
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una
causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi
natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno
indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una
duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata
per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo
per le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non
sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche
complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro
non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione s’intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di
un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco di 60 giorni
dall’evento, tetraplegia o paraplegia, gli verrà indennizzato un capitale pari a quello spettante per il
caso morte della tessera posseduta.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a
seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono
escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la
documentazione radiologica.
21
5.8
CONCENTRAZIONE
Qualora più persone assicurate viaggino contemporaneamente sul medesimo mezzo di trasporto
terrestre o navale, la Società garantisce le indennità complessive massime di € 774.685,35=
ancorchè le singole applicazioni di garanzia, effettuati nel modo stabilito dal contratto, indichino
complessivamente indennità superiori. La riduzione conseguente ai limiti che precedono verrà
effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
5.9
CONTROVERSIE SULLA NATURA O SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI
Le divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sono demandate per iscritto ad un
collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei
medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual
caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità
di Legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo
verbale.
5.10 ONORARI COLLEGIO MEDICO
Si conviene tra le parti che la Compagnia rimborserà all’Assicurato le spese e gli onorari di
competenza del medico che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed
onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo medico e ciò sino alla concorrenza del
10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato.
In nessun caso la Compagnia rimborserà per ogni singolo sinistro una somma a tale titolo superiore
a € 5.164,57=.
5.11 ESONERO DENUNCIA DI INFERMITA’
Il Contraente è esonerato dal denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati
fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire,
restando espressamente confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti dall’art.5.4.2.
6.0
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER GLI ASSOCIATI
6.1
ESTENSIONE AL RISCHIO VOLO
A parziale deroga dell’art. 5.2, l’assicurazione è estesa agli eventi indennizzabili a termini del
presente contratto, che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento effettuati in
qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società/aziende di
lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da aeroclubs.
L’assicurazione vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile fino al momento
nel quale n’è disceso.
Il totale delle somme garantite per i suindicati eventi aeronautici assicurati con la presente polizza o
con altre polizze stipulate dagli stessi Assicurati o dalla Contraente non potrà superare i seguenti
importi:
PER PERSONA:
CASO MORTE e LESIONI
€ 1.032.913,80
PER AEROMOBILE:
CASO MORTE e LESIONI
€ 5.164.569,00
22
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli
indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai singoli
contratti.
6.2
SPESE MEDICHE -SPESE IN CASO Dl RICOVERO ED IN CASO DI
INTERVENTO CHIRURGICO IN DAY HOSPITAL PER INFORTUNIO
Definizione: per intervento chirurgico si intende il provvedimento terapeutico attuato con manovre
manuali o strumentali cruente (non sono tali la gessatura e le suture).
Entro il limite della somma assicurata e semprechè sostenute in dipendenza degli eventi garantiti
dalle condizioni di base sezione infortuni, la Società rimborsa le spese sostenute per:
9 onorari dei chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate
durante l'intervento );
9 assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami diagnostici,
durante il periodo di ricovero;
9 rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono;
9 cure mediche e trattamenti fisioterapici riabilitativi effettuati nei 120 giorni successivi al
ricovero o all'intervento chirurgico entro il limite massimo di € 258,22 per evento;
La presente garanzia vale per le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato e la
liquidazione avverrà comunque con deduzione di quanto rimborsato dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Ove gli Assicurati, per qualsivoglia motivo, non usufruiscano di detta assistenza, le spese dagli
stessi sostenute verranno rimborsate con la detrazione di uno scoperto dei 15%.
La somma assicurata a titolo di spese mediche, prevista dal tipo di tessera prescelto, deve intendersi
come massima disponibilità per persona, per uno o più infortuni nel corso dello stesso anno
assicurativo.
Per i ricoveri avvenuti all'estero, l'indennizzo verrà versato in Italia in valuta italiana al cambio
indicativo segnalato dall'U.I.C. -Ufficio Italiano Cambi e relativo al giorno dell'avvenuto
pagamento, documentato da parte dell'Assicurato.
6.3
DANNO ESTETICO
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza l' Assicurato riporti al viso
lesioni tali da provocarne lo sfregio permanente, ovvero la deformazione, la Società riconoscerà il
rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza di € 1.549,37 per interventi di chirurgia
ricostruttiva.
6.4
PERDITA ANNO SCOLASTICO
In favore di assicurati studenti che frequentano scuole italiane di istruzione primaria e secondaria, in
caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata che, a motivo dell'entità delle lesioni, dovesse
comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle
disposizioni ministeri ali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, la Compagnia liquida un
capitale pari a € 1.032,91=.
7.0
COPERTURE AGGIUNTIVE TESSERA DIRIGENTI GUARDIA PESCA
VOLONTARI -PROTEZIONE CIVILE E OPERATORI VOLONTARI
In caso di ricovero reso necessario da infortunio e/o malattia contratta in servizio o per causa di
servizio, in Istituto di cura, Ospedale, nonché per il periodo dell'eventuale gessatura o contenzione
con bende gessate o tutore equivalente anche senza ricovero, la Compagnia effettuerà il pagamento
di una indennità giornaliera di ricovero o gessatura, a termini di quanto previsto alla Sezione 9
Capitali Assicurati, all'Assicurato o ai suoi eredi, per una durata massima di 300 giorni per ogni
infortunio, dedotta una franchigia di 5 giorni, su presentazione di cartella clinica o certificato di
avvenuta guarigione e esportazione dei gesso o di tutore equivalente, debitamente sottoscritto.
23
E' considerata malattia l'alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da
infortunio.
Non danno diritto all'indennità:
- le malattie ricollegabili a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza della polizza;
- le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio;
- le psicosi in genere e le sindromi nevrotiche e caratteriali;
Si precisa che le garanzie di Indennità giornaliera da ricovero o gessatura per malattia sono valide
per i Dirigenti e/o Guardia Pesca Volontari che prestano attività di volontariato secondo quanto
previsto dalle normative di legge.
Inoltre, sempre rimanendo nell’ambito previsto dall’art. 3.6 Operatività delle Garanzie e per gli
eventi ricompresi in polizza, nel caso di lesioni non rientranti tra quelle per cui è fissato un
indennizzo, quando dal foglio del Pronto Soccorso risulta che l’Assicurato ha necessità di un
periodo di riposo, verrà corrisposta una indennità giornaliera di € 7,75 per un massimo di 30 gg,
dedotta una franchigia di 5 gg.
Per questa indennità non si terrà conto di eventuali ulteriori certificati.
7.1
CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V.
Qualora l' Assicurato risulti sieropositivo a seguito di contagio da virus H.I.V. avvenuto durante lo
svolgimento di attività di volontariato, servizio civile e protezione civile, la Compagnia mette a
disposizione dell' Assicurato un capitale equivalente a € 51.645,68.
Con il pagamento di tale indennizzo si esauriscono gli impegni della Compagnia verso l' Assicurato,
nei confronti del quale la garanzia cessa. Non sono assicurabili e quindi escluse dall' assicurazione,
le persone affette da emofilia e tossicomania, nonché quelle già sieropositive al momento del
sinistro. Il diritto a questa indennità è di carattere personale e, quindi non è trasmissibile agli eredi e
deve essere esercitato, a pena di nullità, esclusivamente nelle seguenti forme:
1) qualora l' Assicurato ritenga o supponga di essere stato contagiato dal virus H.I.V. in servizio o
per causa di servizio, deve, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro,
denunciare alla A.R.A. Attività e Rappresentanze Assicurative, l'evento dannoso ritenuto causa
del presunto contagio da virus H.I.V. E' fatto altresì obbligo all' Assicurato di inviare alla
A.R.A. Attività e Rappresentanze Assicurative, Via Brigata Liguria 105r - Genova, una relazione
dettagliata dell' evento dannoso, certificata dal comitato ARCI PESCA FISA.
2) L' Assicurato deve altresì, entro il termine di 6 giorni dall'evento, recarsi presso un ospedale o
istituto di cura pubblico o privato e sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad
individuare la presenza del virus H.I.V.;
3) nel caso in cui dagli accertamenti clinici risultasse lo status di sieropositività, riconducendo
pertanto l' avvenuto contagio ad un momento precedente l' evento denunciato, nulla sarà dovuto
alla Compagnia, i cui impegni verso tale Assicurato cessano automaticamente senza che niente
sia avuto a pretendere;
4) qualora invece i risultati di detti accertamenti clinici fossero negativi, l' Assicurato dovrà
sottoporsi, presso lo stesso ospedale od istituto di cura pubblico o privato, ad un successivo test
immunologico entro 180 giorni dalla data della denuncia. Se dal secondo test immunologo
risultasse lo status di sieropositività, la Compagnia provvederà a mettere a disposizione il
capitale pattuito, esaurendo con tale atto i propri impegni verso l' Assicurato, nei confronti del
quale la garanzia cessa automaticamente all' atto del pagamento dell'indennizzo.
Il rispetto degli obblighi precedentemente indicati è determinante ai fini della validità della
garanzia, pena la decadenza della stessa in caso di inadempimento, con conseguente perdita
del diritto all'indennizzo. Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se
effettuati in forma anonima; l'assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie
generalità all'ospedale od all'istituto di cura pubblico o privato dove vengono effettuate le
analisi, prima di sottoporsi ad ogni test immunologo.
24
8.0
MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
TERZI
8.1
TESSERA SOCI ORDINARI
€ 258.228,45 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro
proprietà, ma con il limite di:
€ 258.228,45 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
€ 258.228,45 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
8.2
TESSERA DIRIGENTI – GUARDIA PESCA VOLONTARI – PROTEZIONE CIVILE E
OPERATORI VOLONTARI
€ 516.456,89 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro
proprietà, ma con il limite di:
€ 516.456,89 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
€ 516.456,89 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
8.3
CONTRAENTE – COMITATI – SOCIETA’ ADERENTI
€ 1.032.913,79 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro
proprietà, ma con il limite di:
€ 1.032.913,79 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
€ 1.032.913,79 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
25
10.0 SEZIONE PREMI
I premi unitari si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte
governative.
Tessera
Premio unitario
Premio totale
10.000
€ 1,81
€ 18.100,00
Dirigenti
Guardia Pesca Volontari 1.200
€ 6,00
€
Società Sportive
€ 6,20
€ 4.216,00
Soci ordinari
N° Adesioni
680
TOTALE DEI PREMI ANNUI
7.200,00
€ 29.516,00
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in quattro rate trimestrali di cui € 7.379,00= alla firma e
successivamente tre rate di pari importo alle scadenze 31 Marzo – 30 Giugno – 30 Settembre.
IL CONTRAENTE
LA SOCIETA’
27
TIPOLOGIA DI LESIONE
TOTALE
SOCI
LESIONI APPARATO SCHELETRICO
TOTALE
SOCI
ORDINARI DIRIGENTI
IN EURO
IN EURO
CRANIO
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI
TRA LORO TALI OSSA
1.807,60
2.169,12
FRATTURA SFENOIDE
1.291,14
1.549,37
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO
TALI OSSA
774,69
929,62
FRATTURA LEFORT l° (dístacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)
1.032,91
1.239,50
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)
1.807,60
2.169,12
FRATTURA ETMOIDE
774,69
929,62
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)
516,46
619,75
FRATTURA OSSA NASALI
645,57
774,69
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)
1.032,91
1.239,50
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA
1.291,14
1.549,37
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE
2.065,83
2.478,99
1.549,37
1.859,24
COLONNA VERTEBRALE
TRATTO CERVICALE
FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA
516,46
619,75
2.065,83
2.478,99
2.582,28
3.098,74
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI
(PROCESSO TRASVERSO o PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA
TRATTO DORSALE
FRATTURA DEL CORPO DALLA l° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
1.032,91
1.239,50
FRATTURA DEL CORPO XlI° VERTEBRA
2.065,83
2.478,99
516,46
619,75
2.065,83
2.478,99
516,46
619,75
1.032,91
1.239,50
1.032,91
1.239,50
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XlI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
TRATTO LOMBARE
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)
OSSO SACRO
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI
COCCIGE
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE
BACINO
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)
774,69
929,62
1.549,37
1.859,24
TORACE
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)
1.032,91
1.239,50
FRATTURA STERNO
516,46
619,75
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)
129,11
154,94
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA)
387,34
464,81
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)
774,69
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA
1.549,37
28
929,62
1.859,24
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA
2.582,28
3.098,74
ARTO SUPERIORE (DX o Sn)
BRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)
774,69
929,62
1.549,37
1.859,24
1.549,37
1.859,24
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA
E CAPITELLO)
AVAMBRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O
516,46
619,75
1.032,91
1.239,50
1.032,91
1.239,50
CIRCONFERENZA ARTICOLARE)
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)
516,46
619,75
1.032,91
1.239,50
1.032,91
1.239,50
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA
1.032,91
1.239,50
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA
1.291,14
1.549,37
POLSO E MANO
FRATTURA SCAFOIDE
1.291,14
1.549,37
FRATTURA SEMILUNARE
774,69
929,62
FRATTURA PIRAMIDALE
516,46
619,75
FRATTURA PISIFORME
258,23
309,87
FRATTURA TRAPEZIO
516,46
619,75
FRATTURA TRAPEZOIDE
516,46
619,75
FRATTURA CAPITATO
516,46
619,75
FRATTURA UNCINATO
516,46
619,75
1.549,37
1.859,24
FRATTURA l° METACARPALE
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE
774,69
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)
1.032,91
929,62
1.239,50
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA
POLLICE
1.032,91
1.239,50
INDICE
774,69
929,62
MEDIO
774,69
929,62
ANULARE
516,46
619,75
MIGNOLO
774,69
929,62
POLLICE
774,69
929,62
INDICE
645,57
774,69
MEDIO
516,46
619,75
ANULARE
258,23
309,87
MIGNOLO
516,46
619,75
INDICE
516,46
619,75
MEDIO
258,23
309,87
ANULARE
258,23
309,87
MIGNOLO
516,46
619,75
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA
FRATTURA TERZA FALANGE DITA
ARTO INFERIORE (DX o Sx)
FRATTURA FEMORE
DIAFISARIA
1.549,37
1.859,24
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)
2.582,28
3.098,74
29
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea
e quella sopratrocleare)
2.582,28
3.098,74
FRATTURA ROTULA
1.032,91
1.239,50
FRATTURA TIBIA
DIAFISARIA
774,69
929,62
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)
1.291,14
1.549,37
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)
1.291,14
1.549,37
FRATTURA PERONE
DIAFISARIA
516,46
619,75
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale)
774,69
929,62
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)
1.032,91
1.239,50
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA
1.291,14
1.549,37
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA
1.549,37
1.859,24
FRATTURA ASTRAGALO
1.549,37
1.859,24
FRATTURA CALCAGNO
1.807,60
2.169,12
PIEDE
TARSO
FRATTURA SCAFOIDE
774,69
929,62
1.032,91
1.239,50
258,23
309,87
1.032,91
1.239,50
516,46
619,75
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)
645,57
774,69
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE
258,23
309,87
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)
180,76
216,91
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)
51,65
61,97
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)
129,11
154,94
ROTTURA CANINI (per ogni dente)
258,23
309,87
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)
129,11
154,94
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)
193,67
232,41
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)
387,34
464,81
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)
258,23
309,87
FRATTURA CUBOIDE
FRATTURA CUNEIFORME
METATARSI
FRATTURA l° METATARSALE
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE
FALANGI
LESIONI DENTARIE
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE
64,56
77,47
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE
129,11
154,94
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)
2.065,83
2.478,99
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA
2.582,28
3.098,74
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA
3.873,43
5.810,14
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)
2.582,28
3.098,74
10.329,14
15.493,71
LESIONI PARTICOLARI
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola íleo-cecale) -non cumulabile-
5.164,57
7.746,85
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile-
10.329,14
15.493,71
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile-
3.873,43
5.810,14
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-
10.329,14
15.493,71
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-
30.987,41
30.987,41
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-
1.291,14
1.549,37
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA
1.032,91
1.239,50
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)
1.549,37
1.859,24
30
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)
2.582,28
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +)
1.032,91
1.239,50
12.911,42
19.367,13
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíleERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)
3.098,74
774,69
929,62
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgícamente)
1.291,14
1.549,37
LOBOCTOMIA POLMONARE
3.873,43
5.810,14
PNEUMONECTOMIA
7.746,85
11.620,28
PROTESI SU AORTA TORACICA
5.164,57
7.746,85
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE
3.873,43
5.810,14
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE
9.038,00
13.556,99
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE
6.455,71
9.683,57
51.645,69
51.645,69
3.098,74
4.648,11
12.911,42
19.367,13
PERDITA NASO (oltre i due terzi)
7.746,85
11.620,28
CORDECTOMIA
3.873,43
5.810,14
EMILARINGECTOMIA
6.455,71
9.683,57
LARINGECTOMIA
12.911,42
19.367,13
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)
36.151,98
36.151,98
SORDITA' COMPLETA BILATERALE
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE
2.065,83
2.478,99
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI
3.873,43
5.810,14
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)
2.065,83
2.478,99
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgícamente)
1.032,91
1.239,50
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)
5.164,57
7.746,85
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)
6.455,71
9.683,57
PATELLECTOMIA TOTALE
2.582,28
3.098,74
PATELLECTOMIA PARZIALE
1.032,91
1.239,50
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO
1.291,14
1.549,37
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI
6.455,71
9.683,57
PERDITA ANATOMICA DEL PENE
7.746,85
11.620,28
ISTERECTOMIA (non cumulabíle)
5.164,57
7.746,85
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE
7.746,85
11.620,28
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE
1.291,14
1.549,37
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)
7.746,85
11.620,28
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-
2.324,06
2.788,87
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)
1.291,14
1.549,37
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)
1.807,60
2.169,12
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-
774,69
929,62
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle-
1.549,37
1.859,24
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)
1.032,91
1.239,50
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)
1.807,60
2.169,12
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)
1.291,14
1.549,37
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgícamente)
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)
774,69
929,62
1.032,91
1.239,50
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)
1.549,37
1.859,24
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabíle-
1.291,14
1.549,37
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-
645,57
774,69
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)
1.032,91
1.239,50
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)
2.582,28
3.098,74
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)
516,46
619,75
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)
258,23
309,87
1.291,14
1.549,37
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra
loro-
2.065,83
2.478,99
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-
645,57
774,69
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)
645,57
774,69
1.549,37
1.859,24
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-
31
AMPUTAZIONI
ARTO SUPERIORE
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE
41.316,55
41.316,55
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO
36.151,98
36.151,98
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO
33.569,70
33.569,70
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE
26.855,76
26.855,76
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO
29.954,50
29.954,50
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO
28.921,59
28.921,59
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO
12.911,42
19.367,13
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO
11.362,05
17.043,08
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO
11.620,28
17.430,42
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE
10.845,59
16.268,39
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO
12.136,74
18.205,11
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE
9.812,68
14.719,02
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO
11.103,82
16.655,73
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO
10.329,14
15.493,71
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE
8.263,31
12.394,97
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO
9.554,45
14.331,68
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO
7.746,85
11.620,28
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE
9.038,00
13.556,99
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO
9.038,00
13.556,99
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE
7.230,40
10.845,59
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO
8.521,54
12.782,31
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO
6.197,48
9.296,22
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE
5.681,03
8.521,54
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO
6.972,17
10.458,25
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE
4.648,11
6.972,17
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO
5.939,25
8.908,88
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO
5.164,57
7.746,85
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE
5.164,57
7.746,85
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE
3.615,20
5.422,80
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO
2.582,28
3.098,74
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE
1.807,60
2.169,12
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO
3.098,74
4.648,11
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE
3.356,97
5.035,45
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE
1.291,14
1.549,37
903,80
1.084,56
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE
645,57
774,69
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO
1.162,03
1.394,43
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE
2.582,28
3.098,74
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO
2.065,83
2.478,99
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE
1.549,37
1.859,24
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO
2.324,06
2.788,87
ARTO INFERIORE
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)
36.151,98
36.151,98
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)
33.569,70
33.569,70
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)
33.569,70
33.569,70
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE
12.911,42
19.367,13
PERDITA DI UN PIEDE
11.620,28
17.430,42
6.972,17
10.458,25
51.645,69
51.645,69
1.549,37
1.859,24
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE
774,69
929,62
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE
258,23
309,87
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI
PERDITA DELL'ALLUCE
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